Cassazione Penale, Sentenza n. 18336/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato il decorso del termine di prescrizione del reato di illecita detenzione di arma comune da sparo. Il fatto è stato commesso il 3 aprile 2013; tenuti conto i periodi di sospensione computati su richiesta della difesa (dal 9/10/2017 al 14/06/2018 per 248 giorni e dal 6/05/2019 al 26/09/2019 per 143 giorni, per un totale di 391 giorni), il termine massimo di prescrizione è risultato estinto il 29/10/2021, prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello del 13/01/2022. Si è rilevato inoltre che la Corte d'Appello non aveva considerato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in fase scritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Si è rilevato che, salvo l'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della declaratoria immediata di estinzione del reato quando il termine di prescrizione sia maturato prima della pronuncia di merito; la sentenza di appello è quindi stata annullata senza rinvio con la formula per prescrizione.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976
Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976
Principio secondo cui, nel giudizio di appello (salvo inammissibilità dell'impugnazione), deve essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione qualora il termine sia maturato nel frattempo, anche se l'impugnazione ha ad oggetto solo questioni di pena.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola a partire dalla data del fatto e va verificata sempre prima della pronuncia di merito: se matura prima della sentenza di appello la proclamazione dell'estinzione è dovuta.
- I periodi di sospensione della prescrizione (anche quelli richiesti dalla difesa) devono essere computati nel calcolo complessivo: omettere tali periodi può determinare errori nel giudizio sulla estinzione per prescrizione.
- In sede di appello la Corte ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, salvo che l'impugnazione sia inammissibile: la questione può quindi essere rilevata anche se l'appello verteva solo sulla determinazione della pena.
- La Procura può concordare nella requisitoria sulla estinzione per prescrizione; quando la prescrizione è accertata la sentenza va annullata senza rinvio.
- Per tutelare il diritto alla prescrizione il difensore dovrebbe porre tempestivamente la questione in ogni grado e verificare con attenzione i periodi di sospensione e i termini applicabili al reato concreto.
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