Cassazione Civile, Ordinanza n. 12389/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il soggetto che aveva già rivestito la qualità di amministratore e liquidatore della società fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione. La vicenda traeva origine dalla dichiarazione di fallimento della società, avverso la quale era stato proposto reclamo ex art. 18 l.fall.; tale reclamo era stato rigettato in appello, ma la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio la decisione. Riassunto il giudizio, la corte territoriale lo aveva però dichiarato estinto ex art. 307, comma 4, c.p.c. perché riassunto tardivamente. Nel ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: violazione degli artt. 336 e 393 c.p.c. e inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento; omessa motivazione e violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; in subordine, applicabilità della sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto pregiudizialmente tardivo il ricorso per cassazione, dichiarandolo inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era stata comunicata dalla cancelleria il 14 ottobre 2022 e che il ricorso era stato notificato solo il 21 dicembre 2022, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall. Ha richiamato il principio per cui la comunicazione integrale della sentenza reiettiva del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, effettuata dalla cancelleria via PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, nonostante la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., trattandosi di disciplina speciale e derogatoria propria della materia fallimentare. Il rilievo sulla tardività ha assorbito l’esame dei motivi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 336 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 393 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 307, comma 4, c.p.c.
È la norma in base alla quale la corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione.
art. 18, commi 13 e 14, l.fall.
La comunicazione integrale della sentenza reiettiva del reclamo da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 133, comma 2, c.p.c.
La modifica della norma non incide sulla disciplina speciale fallimentare che fa decorrere il termine breve dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
La comunicazione via PEC del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012
La regola è stata collegata al periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria.
art. 45 disp. att. c.p.c.
La sua modifica è richiamata per delimitare temporalmente l'operatività del principio sulla comunicazione integrale del provvedimento.
art. 99, ultimo comma, l.fall.
Citato in via comparativa come esempio di disciplina che collega la decorrenza del termine alla comunicazione integrale del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 18 l.fall.
È la norma che disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto del precedente giudizio di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie fallimentari, la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria, anche a mezzo PEC, può far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione quando una norma speciale lo preveda espressamente.
- La disciplina speciale del termine di impugnazione prevista dalla legge fallimentare prevale sulla regola generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c., che incide solo sulle ipotesi regolate dal codice di rito in via ordinaria.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- La tardività dell'impugnazione assorbe ogni ulteriore censura, comprese quelle attinenti a vizi di motivazione o alla qualificazione della decisione impugnata.
- In assenza di costituzione delle parti intimate, non si provvede sulle spese; in caso di inammissibilità del ricorso, può darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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