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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22364/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso è stato esaminato alla luce dei limiti specifici previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: i motivi deducibili sono soltanto quelli relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte rileva che, nel caso concreto, il Tribunale aveva già accertato, sulla base degli atti richiamati, l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la corretta qualificazione dei fatti come art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la congruità della pena. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché non investiva un errore manifesto nella qualificazione giuridica né altre censure ammissibili in materia di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, nel giudizio di patteggiamento, la motivazione della sentenza può essere succinta e che l'impugnazione per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione. Poiché il Tribunale aveva correttamente escluso cause di proscioglimento, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ritenuto congrua la pena, non sussistevano i presupposti per accogliere il ricorso. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è soggetta a motivi tassativi e non può trasformarsi in una revisione generale del merito.

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice deve verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento anche nel patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la qualificazione giuridica ritenuta corretta dal giudice di merito per i fatti oggetto del patteggiamento.

  • art. 5, comma 5-bis, c.p.p.

    Per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento è previsto il procedimento senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili soltanto i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure generiche sul merito della decisione.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica: è sufficiente il richiamo agli atti, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
  • Se il ricorso contro il patteggiamento non denuncia un vizio rientrante nei limiti legali o prospetta doglianze non autosufficienti, deve essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non può essere applicata; nel caso esaminato la Corte ha invece ritenuto non ravvisabile l'assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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