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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3653/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari. Il ricorso in Cassazione deduceva vizi di motivazione: 1) mancanza di adeguata valutazione circa l'esistenza di "elementi nuovi" a sostegno della richiesta di sostituzione; 2) errata valutazione dell'idoneità del domicilio indicato, che corrispondeva alla residenza della persona disponibile ad accogliere il ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la valutazione di merito fosse assorbente e correttamente fondata sulla gravità e reiterazione dei precedenti penali del ricorrente, nonché sulla mancanza di elementi nuovi tali da attenuare le esigenze cautelari. Il giudice ha ritenuto che la sistematica reiterazione criminosa, anche dopo il beneficio di misure favorevoli, denoti una "scelta criminale stabile" che impedisce il miglioramento dello stato attuale. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. È stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla normativa procedurale vigente.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    Rinvio alla modalità di trattazione del ricorso (procedure semplificate/telematiche) adottata per l'udienza; non incide sul merito della valutazione cautelare ma sulla forma della trattazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma citata come fondamento per la condanna alle spese processuali e per il potere della Corte di determinare oneri (compresa la somma a favore della Cassa delle Ammende) in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-bis e comma 1-ter)

    Previsioni relative agli adempimenti a carico della cancelleria e all'informazione del direttore dell'istituto penitenziario quando le decisioni non comportano la rimessione in libertà del detenuto; qui usate per disporre la trasmissione del provvedimento al carcere.

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare con arresti domiciliari richiede elementi nuovi e significativi rispetto a quanto già valutato: l'assenza di tali elementi giustifica il rigetto dell'istanza.
  • L'idoneità del domicilio va valutata concretamente: la semplice corrispondenza alla residenza di chi dichiara disponibilità non è automaticamente sufficiente se permangono altri elementi ostativi.
  • Numerosi precedenti penali e la reiterazione di condotte criminali, specialmente dopo aver ottenuto benefici di legge, possono far ritenere sussistente una "scelta criminale stabile" e legittimare il mantenimento di misure cautelari più gravi.
  • La Cassazione è restia a sindacare valutazioni di merito quando esse appaiono fondate sulla complessiva personalità del detenuto e sulle esigenze cautelari; in tali casi il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Chi propone ricorso dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto e su elementi nuovi e specifici non ancora considerati dal giudice del merito per aumentare le probabilità di ammissibilità.
  • In caso di ricorso ritenuto inammissibile il giudice può condannare il ricorrente a spese e ammende: occorre valutare il rischio economico del ricorso prima di proporlo.

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