Cassazione Civile, Sentenza n. 40744/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 33149/2018 della Corte di Cassazione: la ricorrente deduceva un "errore di fatto" consistente nel fatto che il controricorso in Cassazione era stato proposto da un liquidatore dopo la cancellazione della società San Luca dal registro delle imprese (cancellazione avvenuta il 21/03/2017), per cui la procura per il controricorso (rilasciata il 26/04/2017) sarebbe stata inefficace e la decisione della Suprema Corte sarebbe fondata su un presupposto fattuale errato. Il contesto sostanziale era un contenzioso tra la ricorrente e l'Istituto Gabriele D'Annunzio/SRL San Luca relativo all'obbligo di pagamento del costo di un corso per l'anno scolastico 2004-2005 in presenza di una clausola contrattuale (clausola n. 3) che imponeva il pagamento anche in caso di mancata frequenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Motivazioni principali: 1) difetto formale e di contenuto del ricorso per revocazione (mancata adeguata esposizione dei fatti come prescritto dall'art. 366 n.3 c.p.c.), che già comporta inammissibilità; 2) l'errore dedotto non è risultato essere un errore meramente percettivo incontrovertibile desumibile dagli atti (la cancellazione della società non risultava dagli atti di causa e non era provata in modo che la Corte potesse rilevarla d'ufficio); 3) la revocazione non può fondarsi su documenti nuovi non depositati nei precedenti gradi e non richiamati come previsto dall'art. 366 n.6 c.p.c.; 4) richiamata la giurisprudenza sulle conseguenze della cancellazione dal registro delle imprese (eg., Sez. Un. n. 6070/2013), la Corte osserva che, se la società fosse stata estinta prima del giudizio di legittimità, il controricorso avrebbe dovuto essere proposto dagli ex soci; tuttavia ciò non risultava agli atti. Non sono stati accolti rilievi disciplinari nei confronti dell'avv. Gentili. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (nelle modifiche richiamate).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Dispositivo che disciplina la revocazione per errore di fatto della sentenza della Corte di Cassazione; la Corte ricorda i limiti e i requisiti per proporre tale revocazione
art. 395 n. 4 c.p.c.
Prevede il motivo di revocazione per errore di fatto, richiamato dalla ricorrente come base della domanda
art. 366 n. 3 c.p.c.
Impone l'obbligo di esporre i fatti di causa nella misura necessaria per comprendere le censure; la mancata osservanza può determinare l'inammissibilità del ricorso
art. 366 n. 6 c.p.c.
Regola l'utilizzo e la produzione di documenti nei motivi di revocazione: non sono ammissibili documenti nuovi non depositati nei precedenti gradi, salvo i casi previsti
Sezioni Unite, decisione 12/03/2013 n. 6070 (giurisprudenza)
Stabilisce che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio e che, se l'estinzione interviene durante un giudizio, la prosecuzione può spettare eventualmente ai soci; ne deriva che un controricorso proposto da un soggetto privo di capacità (società cancellata) è viziato
art. 299 c.p.c. e art. 110 c.p.c.
Richiamati quali norme che disciplinano gli effetti processuali dell'intervenuta estinzione della parte e la possibile prosecuzione o riassunzione del processo da/nei confronti dei soci
art. 10 L. Fall.
Richiamato come eccezione alla perdita immediata della capacità a stare in giudizio in particolari ipotesi fallimentari (menzionato nel quadro giurisprudenziale)
art. 33 d.lgs. 206/2005
Norma citata nel capo di cause originario: il Tribunale aveva ritenuto la clausola contraria a questa disposizione (disciplina clausole vessatorie nei contratti con i consumatori), sebbene la questione sia poi evoluta nei gradi successivi
art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115, comma 1-quater e comma 1-bis (nella versione introdotta dalla L. 24/12/2012 n. 228)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto integrale/definizione per via rituale negativa del gravame
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" è un rimedio eccezionale: richiede che l'errore sia meramente percettivo, incontrovertibile e desumibile dagli atti già presenti in causa; se l'errore si fonda su documenti nuovi, la revocazione è inammissibile
- Il ricorso per revocazione deve rispettare i requisiti formali degli artt. 365-366 c.p.c.: particolare attenzione all'esposizione dei fatti (art. 366 n.3) e all'allegazione/richiamo dei documenti (art. 366 n.6); la carenza in tali elementi può determinare l'inammissibilità
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese prima del giudizio di legittimità, perde la capacità di stare in giudizio e gli atti processuali (compresa la proposizione di controricorsi) dovrebbero essere promossi dagli ex soci o ricondotti secondo le regole di proseguimento/riassunzione (art. 299 e 110 c.p.c. e giurisprudenza delle Sezioni Unite)
- La Corte non può essere censurata per non aver rilevato fatto non risultante dagli atti: è onere della parte che invoca l'errore far emergere negli atti la circostanza che la Corte avrebbe potuto o dovuto rilevare ex actis
- In difetto di prova certa dell'intervenuta estinzione della società agli atti, la rappresentanza conferita dal liquidatore non può essere automaticamente considerata invalida; la dimostrazione dello stato di cancellazione va prodotta nei modi e nei tempi processuali
- Il rigetto integrale del gravame può determinare, indipendentemente dalla condanna alle spese, l'obbligo di un ulteriore versamento del contributo unificato secondo le norme richiamate
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