Sentenza n. 1008/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 154/2023, relativa all’accredito delle somme spettanti sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Venezia n. 154/2023, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito degli importi dovuti per gli anni scolastici lavorati. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 22 marzo 2023. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero aveva dato esecuzione alla pronuncia nei confronti della quasi totalità dei ricorrenti. Per quattro di essi, tuttavia, permaneva un inadempimento totale o parziale: una docente non aveva ricevuto l’importo di 1.500 euro; un docente aveva ricevuto 1.000 euro anziché 2.000; una docente non aveva ricevuto 2.000 euro; un’altra docente aveva ricevuto 1.000 euro anziché 1.500. Gli importi ancora dovuti risultavano quindi pari, rispettivamente, a 1.500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro e 500 euro. Per gli altri ricorrenti, l’intervenuto adempimento aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e non era stato integralmente eseguito nei confronti di quattro ricorrenti. Ha pertanto accolto il ricorso nei loro confronti e ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione o integrazione della Carta elettronica del docente e l’accredito degli importi residui indicati in motivazione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Quanto agli altri ricorrenti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto adempimento. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Ministero, liquidata in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quale disposizione applicabile ai presupposti dell’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e alimentazione erano state riconosciute dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Definiscono modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali il titolo giudiziale aveva subordinato l’esecuzione dell’obbligo di accredito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e della sua notificazione all’amministrazione, unito alla mancata o parziale esecuzione dell’obbligo conformativo o patrimoniale, legittima l’ordine giudiziale di esatta esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l’amministrazione abbia eseguito il giudicato solo nei confronti di alcuni beneficiari, il giudizio di ottemperanza deve essere definito con l’accoglimento della domanda limitatamente alle posizioni ancora insoddisfatte e con la cessazione della materia del contendere per quelle integralmente soddisfatte.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- In presenza di pagamenti o accrediti parziali intervenuti nel corso del giudizio, l’obbligo conformativo residuo deve essere determinato sottraendo quanto già corrisposto dagli importi risultanti dal titolo esecutivo.
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