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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21516/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato improcedibile l'appello/reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo di esecuzione (proferita ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c.), ritenendo tardiva la costituzione degli appellanti ai sensi dell'art. 348 c.p.c. I ricorrenti avevano introdotto il gravame con atto di citazione notificato (19 e 21 ottobre 2013) e depositato in cancelleria il 30 ottobre 2013; la corte territoriale sancì la tardività della costituzione perché la costituzione non era avvenuta entro dieci giorni dalla prima notificazione. I ricorrenti deducevano violazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c.) in relazione agli artt. 630 c.p.c., 130 disp. att., 156 c.p.c., sostenendo che il procedimento di reclamo/appello in materia di esecuzione segue il rito camerale ex art. 130 disp. att., va introdotto con ricorso e che, in caso di erronea introduzione con citazione, la conversione ex art. 156 c.p.c. fa decorrere la pendenza dal deposito in cancelleria dell'atto di gravame, non dalla sua notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello per tardiva costituzione degli appellanti. La Cassazione ha affermato che, trattandosi di gravame soggetto al rito camerale, la data rilevante per la pendenza dell'impugnazione è la data del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria (30 ottobre 2013 nella specie); l'erronea introduzione con citazione è sanabile per conversione ex art. 156 c.p.c. e, dunque, la costituzione non poteva essere considerata tardiva. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, con condanna agli oneri di giudizio di legittimità a carico degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 130 disp. att. c.p.c.

    Il procedimento d'appello avverso le decisioni sul reclamo in materia di esecuzione svolge il rito camerale fin dal momento della proposizione del gravame; quindi l'impugnazione deve essere introdotta con ricorso e i suoi termini sono perentori.

  • art. 156 c.p.c.

    L'erronea introduzione del giudizio di secondo grado con citazione anziché con ricorso è suscettibile di conversione se, entro i termini di legge, l'atto è anche depositato in cancelleria; la conversione fa coincidere la data di proposizione del gravame con la data del deposito in cancelleria.

  • art. 630 c.p.c.

    Norma che disciplina il reclamo in tema di esecuzione e che individua il procedimento impugnatorio soggetto al rito camerale di cui all'art. 130 disp. att.; la Corte conferma che il reclamo/ex appello segue tale disciplina.

  • art. 348 c.p.c.

    La corte territoriale aveva invocato il criterio dei dieci giorni per la costituzione ex art. 348 c.p.c. per dichiarare la tardività, ma la Cassazione chiarisce che quella regola non può precludere la regolarità della costituzione quando il gravame camerale sia comunque introdotto per deposito in cancelleria e convertito ex art. 156 c.p.c.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    Riferiti ai termini per la proposizione dell'appello/gravame e alla decorrenza dei termini; la Corte sottolinea che la tempestività del deposito in cancelleria è centrale per valutare la regolarità del gravame camerale.

  • art. 308 comma 2 c.p.c.

    Richiamato quale fattispecie di decisione di primo grado reiettiva del reclamo per la quale è esperibile appello secondo il rito camerale; la citazione serve a contestualizzare la tipologia di decisione impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava errata interpretazione e applicazione delle norme processuali relative alla modalità e alla data di proposizione del gravame camerale.

  • art. 567 comma 2 c.p.c.

    Norma sostanziale richiamata nell'ambito del procedimento esecutivo, poiché i debitori avevano eccepito l'estinzione della procedura ai sensi di tale disposizione; contestazione che ha originato il reclamo e le successive impugnazioni.

Massime di principio

  • Quando il legislatore prevede che un gravame in materia di esecuzione si svolga secondo il rito camerale (art. 130 disp. att.), la data rilevante per la pendenza dell'impugnazione è il deposito dell'atto in cancelleria, non la sola data di notificazione.
  • L'erronea introduzione del gravame con atto non conforme (es. citazione invece di ricorso) può essere sanata per conversione ex art. 156 c.p.c. se l'atto viene comunque depositato in cancelleria nei termini di legge; in tal caso non può essere dichiarata la tardività della costituzione basandosi sulla tempistica della notificazione.
  • La regolarità della costituzione dell'appellante in sede di appello camerale va valutata rispetto alla data di introduzione del gravame (deposito), quindi le eccezioni di improcedibilità per tardiva costituzione devono considerare la possibilità di conversione dell'atto introduttivo.
  • In giudizi di esecuzione, le questioni formali relative alla modalità di impugnazione (ricorso vs citazione) non devono pregiudicare il diritto alla decisione sul merito quando siano rispettati i termini per la proposizione dell'impugnazione e sussista il deposito in cancelleria.
  • Il successore a titolo particolare nelle posizioni creditorie non può intervenire nel giudizio di legittimità come parte autonoma se non previsto dalla normativa; la Corte ha ribadito l'inammissibilità dell'intervento di terzi succeduti nella fase di cassazione.

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