Cassazione Civile, Ordinanza n. 16990/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da un incarico professionale conferito a un ingegnere per uno studio anemometrico e progettuale relativo a un generatore eolico. Secondo la prospettazione accolta in appello, il professionista aveva predisposto una relazione con misure, calcoli e previsioni di produzione energetica poi rivelatisi errati; sulla base di tali indicazioni il cliente aveva acquistato un impianto eolico da una società fornitrice, tramite un rivenditore, assumendo poi che l'investimento si fosse rivelato insoddisfacente e dannoso. La Corte d'appello aveva condannato il professionista al risarcimento e aveva ritenuto irrilevanti le successive misurazioni anemometriche. Nel ricorso principale, il professionista deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la stipula del contratto di noleggio e servizio di rilevamento anemometrico, l'effettiva limitata durata delle misurazioni e la stipula del mutuo per acquistare l'impianto prima dell'acquisto stesso avrebbero escluso il nesso causale tra la relazione professionale e l'acquisto; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., sostenendo che il danneggiato aveva concorso colposamente nella produzione del danno, avendo acquistato l'impianto senza attendere i risultati completi delle rilevazioni. Nel ricorso incidentale, gli eredi del danneggiato lamentavano la violazione dell'art. 2041 c.c. perché la Corte d'appello, dopo aver determinato il danno in Euro 105.000,00 e preso atto della transazione con la società fornitrice per Euro 23.000,00 più un ulteriore importo di Euro 27.000,00 condizionato alla rinuncia al contenzioso, aveva detratto anche quest'ultima somma dal risarcimento dovuto dal professionista; secondo i ricorrenti incidentali ciò avrebbe ingiustificatamente ridotto il risarcimento e prodotto un arricchimento senza causa della società fornitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure del professionista mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sul nesso causale e sul concorso del danneggiato, richiedendo un nuovo apprezzamento delle prove non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto parimenti inammissibile il ricorso incidentale, poiché la doglianza sulla detrazione anche della somma di Euro 27.000,00 investiva la ricostruzione del fatto e la valutazione della transazione, non la violazione dell'art. 2041 c.c. in senso proprio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali; nulla è stato disposto nei confronti della società fornitrice, non avendo subito censure specifiche. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state espressamente valutate; non è ammessa una nuova rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
art. 1227, comma 1, c.c.
Il concorso colposo del creditore richiede una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle prove.
art. 2041 c.c.
La censura che contesti la detrazione di somme percepite in via transattiva, se fondata su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, è inammissibile quando in sostanza mira a rivalutare il merito e non a denunciare un vero errore di interpretazione della norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile.
- La contestazione del nesso causale o del concorso colposo del danneggiato è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'error in iudicando o del vizio motivazionale tipico; non è ammissibile un motivo che si limiti a prospettare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando investe l'interpretazione della norma astratta; se in realtà critica la ricostruzione del fatto e la sua sussunzione sulla base di una diversa versione della vicenda, il motivo è inammissibile.
- In tema di danno e transazione con un coobbligato o con un terzo collegato alla vicenda, la deduzione di un preteso arricchimento senza causa non può trasformarsi in una contestazione del quantum fondata su una rivalutazione del merito; occorre distinguere tra problema di diritto e ricostruzione fattuale.
- Il giudice di merito è libero nella valutazione delle prove e nella scelta di quelle ritenute più attendibili; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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