Cassazione Civile, Ordinanza n. 18221/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia trae origine da una fattura per somministrazione di energia elettrica di importo pari a euro 31.871,74, che la società cliente aveva contestato proponendo azione di accertamento negativo della debenza e, in subordine, chiedendo una CTU per verificare l'eventuale eccessività dell'importo, oltre a domanda risarcitoria. Il tribunale aveva accolto solo la domanda di accertamento negativo e rigettato la domanda risarcitoria, mentre la corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del fornitore, ha riformato la decisione condannando la cliente al pagamento della somma fatturata. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non contestati i documenti della controparte e che, trattandosi di contratto di somministrazione, spettasse al somministrante provare i kWh erogati e dunque il corrispettivo richiesto; ha inoltre contestato la valutazione dei documenti prodotti, in particolare in relazione al dedotto doppio conguaglio e alla mancata prova dei consumi effettivi nel periodo considerato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni inerenti il mancato rispetto delle tempistiche di fatturazione dei consumi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure del primo motivo perché, da un lato, il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti, ma la decisione di merito aveva comunque autonomamente valorizzato i documenti per ritenere provata la corrispondenza tra consumi e fatturazione; dall'altro, le doglianze ex artt. 116 e 2697 c.c. non denunciavano un errore di riparto dell'onere probatorio, bensì contestavano la valutazione del materiale istruttorio, profilo non deducibile nei termini prospettati. È stato inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione sulla tardiva fatturazione non poteva essere esaminata in appello in assenza di gravame incidentale della parte che la riproponeva, e comunque la doglianza atteneva, al più, a un vizio motivazionale e non a omessa pronuncia.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non si estende ai documenti prodotti o alle conclusioni ricostruttive tratte dalla loro valutazione.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia applicato un diverso regime di valutazione della prova rispetto a quello previsto dalla legge; non è deducibile come mera critica al prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la loro idoneità dimostrativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere denunciata solo nei limiti propri del vizio di sussunzione o di errata distribuzione dell'onere probatorio, non per sollecitare un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione dei documenti e sul ragionamento probatorio, se ammissibili, devono essere veicolate nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su domande, eccezioni o capi autonomi; non quando si lamenti il mancato esame di singole argomentazioni difensive.
art. 161 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha ravvisato una concreta violazione autonoma nel caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta il dovere di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sui documenti in sé né sulle inferenze probatorie ricavate dalla loro lettura.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere della prova; se la critica riguarda la sufficienza o attendibilità della prova assunta, il motivo è inammissibile come violazione di legge.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo censurabile solo l'applicazione di un regime legale di prova diverso da quello corretto.
- La censura di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su una domanda, eccezione o capo autonomo; il mancato esame di specifiche argomentazioni difensive integra, al più, un vizio motivazionale.
- In cassazione non è consentito trasformare un dissenso sulla ricostruzione del fatto in una denuncia di violazione di legge, dovendo il controllo di legittimità restare distinto dal riesame del merito.
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