Cassazione Penale, Sentenza n. 01163/2026 del 13/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (impeditivo) dello studio odontoiatrico e dei materiali in esso contenuti, disposto in relazione ai reati provvisoriamente contestati a terzi (artt. 348 e 590 c.p.). La ricorrente ha dedotto che: i) aveva assunto la gestione ufficiale del centro dall'11/11/2024 e ne aveva regolarizzato la conformità sanitaria; ii) il Tribunale aveva motivato il rigetto sulla base di sommarie informazioni e annotazioni prive di attualità, riferite al periodo dell'imputazione provvisoria e non allo stato attuale; iii) il trasferimento della gestione interrompe il nesso di pertinenzialità, rendendo illegittimo il sequestro del bene di proprietà di un terzo in buona fede e sproporzionata la misura adottata, che avrebbe potuto essere sostituita da misure meno gravose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato impugnasse la motivazione e valutazioni di fatto del Tribunale, questioni che esorbitano dal limitato sindacato della Corte in materia di misure cautelari reali (circoscritto alla violazione di legge, art. 325 c.p.p.). Ha osservato che il Tribunale aveva fornito motivazione non apparente sulla sussistenza del periculum e sulla persistenza del nesso di pertinenzialità nonostante il passaggio di gestione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Reato richiamato come fatto contestato a terzi e collegato alla misura cautelare; non oggetto di interpretazione sostanziale da parte della Corte nell'ambito del ricorso per cassazione qui esaminato.
art. 590 cod. pen.
Altro reato provvisoriamente contestato a terzi e collegato al sequestro; citato come fatto di riferimento alla misura preventiva, senza ulteriore valutazione sostanziale nella decisione sulla ammissibilità.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma che delimita il sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali: il controllo è limitato alla verifica della violazione di legge, non alla rinnovazione del giudizio sulle risultanze di fatto e sulla motivazione del giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in rapporto alla legittimità dell'imposizione di sanzioni pecuniarie o di spese quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente; utilizzata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la Corte di Cassazione verifica principalmente la violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le contestazioni dirette alla motivazione o alla valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
- Il semplice trasferimento della gestione di un immobile a terzi non interrompe automaticamente il nesso di pertinenzialità ai fini di un sequestro; il giudice deve motivare la persistenza o l'interruzione del nesso sulla base di elementi attuali e valutabili.
- Per ottenere la revoca o il riesame di un sequestro disposto per finalità impeditiva è necessario documentare l'assenza di periculum e l'inesistenza di un nesso attuale fra bene e illecito; deduzioni generiche o basate su atti non attuali possono essere ritenute insufficienti.
- Quando si propone ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, è fondamentale formulare censure che costituiscano violazioni di legge riconoscibili dalla Corte; argomentazioni esclusivamente critiche sulla motivazione di merito rischiano l'inammissibilità.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o proposto con colpa può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza e la rilevanza giuridica delle censure prima di impugnare.
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