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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21245/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale e dal successivo reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società stessa contro la sentenza dichiarativa. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo non superata la prova dello stato di insolvenza, fondato su un perdurante inadempimento di obbligazioni di lavoro per oltre 400.000 euro, e ritenendo non credibile la dedotta continuità aziendale alla luce delle dichiarazioni dell'amministratore sulla non operatività della società e sulla mancata esecuzione di appalti. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 160 e 161 c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza impugnata per mancata prova della notifica del reclamo al pubblico ministero, già parte istante nel prefallimentare; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 15 e 16 l. fall., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel valutare la sussistenza dell'insolvenza e del requisito di procedibilità ex art. 15, u.c., l. fall., attribuendo erroneamente rilievo a una debitoria di circa 400.000 euro per crediti di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la costituzione nel giudizio di reclamo della Procura generale presso la Corte d'appello aveva comunque sanato ogni eventuale nullità della vocatio in ius della parte pubblica; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito in ordine alla sussistenza dell'insolvenza, attività preclusa al giudice di legittimità. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata come base del giudizio di merito impugnato

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per vizio della vocatio in ius

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza impugnata

  • art. 15 l. fall.

    richiamato con riferimento alla verifica dello stato di insolvenza e del requisito di procedibilità del fallimento

  • art. 16 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla declaratoria di fallimento

  • art. 15, u.c., l. fall.

    richiamato quale parametro del requisito di procedibilità prospettato nel motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per formulare entrambi i motivi come violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio della parte pubblica competente sana l'eventuale nullità derivante da omessa o irregolare vocatio in ius del pubblico ministero nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Non è deducibile come violazione o falsa applicazione di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito in ordine allo stato di insolvenza.
  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, pur formalmente prospettata come errore di diritto, solleciti una rivalutazione del merito su elementi fattuali decisivi, come l'ammontare dell'esposizione debitoria o la continuità aziendale.
  • Quando gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In presenza dei presupposti di legge, il rigetto del ricorso comporta l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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