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Sentenza

Sentenza del 15/06/2015 n. 3453 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - IRPEF - IRES - Dichiarazione - Attività detenute all'estero - Immobile posseduto all'estero - Immobile di residenza - Violazione dell'obbligo di dichiarazione - Esclusione - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che non sussiste violazione dell'obbligo dichiarativo relativo alle attività estere quando l'immobile posseduto all'estero è adibito a residenza del contribuente e, per tale ragione, non è idoneo a produrre reddito. La medesima esclusione opera anche per le somme trasferite all'estero finalizzate all'acquisto dell'immobile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi un immobile posseduto all'estero, utilizzato come residenza, e le somme trasferite all'estero per acquistarla. Il contribuente sosteneva che non vi fosse violazione, poiché l'immobile, essendo destinato a propria abitazione, non era suscettibile di produrre reddito.

Norme richiamate

  • Obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

    L'obbligo di dichiarare le attività detenute all'estero non è stato ritenuto applicabile, nel caso specifico, a un immobile estero utilizzato come residenza e privo di capacità reddituale, né alle somme trasferite per il suo acquisto.

  • Disciplina fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero

    La disciplina è stata interpretata nel senso che presuppone, per l'immobile, una concreta suscettibilità di produrre reddito; tale presupposto manca quando l'immobile è destinato esclusivamente a residenza del proprietario.

Massime di principio

  • Un immobile situato all'estero e utilizzato come abitazione personale può essere escluso dall'obbligo di indicazione nel quadro RW se non è concretamente suscettibile di produrre reddito.
  • La destinazione a residenza deve essere effettiva e dimostrabile; l'esclusione non si estende automaticamente a immobili locati, concessi a terzi o comunque produttivi di reddito.
  • Le somme trasferite all'estero per acquistare un immobile destinato a residenza possono seguire lo stesso trattamento dell'immobile, purché il collegamento con l'acquisto e la destinazione abitativa siano documentati.
  • La regola riguarda il caso specifico descritto e non elimina in generale gli obblighi di monitoraggio fiscale per altri beni, conti correnti o attività finanziarie detenuti all'estero.

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