Cassazione Penale, Ordinanza n. 00736/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona interessata, in sede esecutiva, aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili relative a delitti associativi. Il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso: nella prima sentenza era stata accertata l'adesione a una cosca mafiosa in conflitto con 'cosa nostra', mentre nella seconda la successiva partecipazione proprio a 'cosa nostra', dopo un mutamento di alleanze deciso dal padre e condiviso dall'interessato. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., si denunciava la violazione dell'art. 671 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe mal valutato gli elementi rilevanti e che l'unitarietà delle condotte sarebbe stata desumibile dal vincolo familiare con il padre. La Corte ha ritenuto che il ricorso, pur formalmente prospettando una violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare una programmazione originaria e unitaria delle successive condotte associative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva esaminato specificamente gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e aveva dato una motivazione logica e completa, evidenziando la frattura tra l'adesione a un sodalizio criminale e la successiva adesione a un sodalizio diverso e contrapposto. La tesi difensiva fondata sul rapporto con il padre è stata considerata irrilevante rispetto a tale frattura, e non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che, al momento della prima adesione, fosse già stata deliberata la successiva entrata in 'cosa nostra'. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso sulla base degli elementi concreti allegati e valutati dal giudice.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È il vizio dedotto formalmente dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza si risolve in una richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.
art. 125 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 671 c.p.p. quale parametro della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'unicità del disegno criminoso; tale prova deve emergere da elementi concreti e non da mere allegazioni o collegamenti fattuali generici.
- Non è sufficiente, per ottenere la continuazione tra due condotte associative successive e riferite a sodalizi diversi e contrapposti, invocare un comune contesto familiare o relazionale: occorre dimostrare che, fin dall'origine, l'agente avesse già programmato anche la successiva adesione all'altro sodalizio.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati con motivazione logica e completa dal giudice dell'esecuzione, senza individuare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante, esso è inammissibile.
- La frattura tra l'adesione a un'associazione criminale e la successiva partecipazione a un diverso sodalizio incompatibile con il primo è di per sé ostativa al riconoscimento di un medesimo disegno criminoso, salvo prova specifica di una previa programmazione unitaria.
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