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Ordinanza

Ordinanza n. 900/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento amministrativo di respingimento alla frontiera del 4 aprile 2026, emesso dal Ministero dell’Interno – Polizia di Frontiera di Genova, nonché del presupposto provvedimento amministrativo, mai notificato al ricorrente, di annullamento del Visto n. -OMISSIS-, effettuato dalla Prefettura di Parma, rilasciato a seguito di emissione di nulla-osta al lavoro subordinato n° prot. -OMISSIS-, nonché, ancora, di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202600636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera di Genova, motivato dall'annullamento del visto; il ricorrente aveva inoltre impugnato un asserito annullamento del visto da parte della Prefettura di Parma, risultato inesistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera del 4 aprile 2026, emesso dalla Polizia di Frontiera di Genova, nonché il presupposto provvedimento asseritamente adottato dalla Prefettura di Parma di annullamento del visto rilasciato a seguito di nulla-osta al lavoro subordinato. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Liguria relativamente al secondo atto, rilevando che la Prefettura di Parma non aveva annullato il visto, ma aveva adottato un provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare, verificando la propria competenza e la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo che il provvedimento di revoca del visto asseritamente impugnato non esistesse materialmente e che l'unico atto effettivamente impugnato fosse il respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera di Genova; per tale atto ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, primo periodo, c.p.a. La domanda cautelare è stata tuttavia respinta per difetto di fumus boni iuris, poiché il provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Parma non risultava impugnato dinanzi al TAR competente e, pertanto, il ricorrente non aveva titolo per entrare nel territorio nazionale. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché dal provvedimento di revoca risultava che la ditta proponente l'assunzione era cessata, sicché non emergeva un'urgenza attuale all'ingresso in Italia. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, primo periodo, c.p.a.

    La competenza territoriale resta radicata presso il TAR competente per l'atto effettivamente impugnato; nel caso concreto, il respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera di Genova era l'unico provvedimento materialmente esistente oggetto di impugnazione.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale, quando il provvedimento presupposto indicato dal ricorrente risulta materialmente inesistente, il giudice deve considerare l'atto effettivamente esistente e impugnato; la competenza si determina con riferimento a quest'ultimo.
  • La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto, non ancora rimosso dal giudice competente, può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro l'atto consequenziale, quando il presupposto impedisce al ricorrente di vantare il titolo necessario per ottenere il bene della vita richiesto.
  • Il periculum in mora non sussiste quando le circostanze documentate nel provvedimento amministrativo, tra cui la cessazione dell'attività del datore di lavoro che aveva proposto l'assunzione, escludono un'urgenza attuale all'ingresso nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEspulsione e allontanamentoCompetenzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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