Cassazione Civile, Ordinanza n. 32473/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta davanti al Tribunale di Bolzano su alcuni beni facenti parte di un maso familiare: una parte chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di stalla e fienile e, in subordine, del diritto d'uso su tali immobili, nonché del diritto di abitazione sulla casa al piano terra e sul sottotetto; sosteneva di aver vissuto e lavorato dall'infanzia nel maso, di averlo coltivato da sola e di aver utilizzato in modo esclusivo i beni per oltre il tempo utile all'usucapione, senza un rapporto contrattuale con le proprietarie. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello aveva poi rigettato integralmente le domande di usucapione e ordinato la cancellazione delle annotazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per sopravvenuto difetto di interesse ad agire del resistente, poiché nel frattempo l'immobile era stato venduto coattivamente; 2) violazione degli artt. 1021, 1022, 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c. per avere escluso il possesso utile all'usucapione e la configurabilità di diritti di uso e abitazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e mancata ammissione di capitoli di prova relativi all'elemento soggettivo del possesso, nonché erronea esclusione della presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario dell'immobile espropriato, ritenendo che l'acquisto in sede esecutiva sia a titolo derivativo e che il successore a titolo particolare non sia parte necessaria del giudizio di legittimità. Ha poi respinto il primo motivo, affermando che la successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. non incide né sull'interesse ad agire o resistere né sulla legittimazione dell'originario titolare, che permane sul piano processuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato diffusamente nel ritenere che la disponibilità dei beni derivasse da mera tolleranza familiare e non da possesso utile ad usucapire, e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Inoltre ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale, perché nel ricorso non erano state riprodotte specificamente le circostanze oggetto di prova, in violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire non viene meno per il solo fatto che il bene controverso sia stato trasferito in corso di causa; la successione a titolo particolare incide sulla titolarità sostanziale ma non elimina l'interesse processuale della parte originaria.
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso riguarda la titolarità attiva e passiva dell'azione e produce effetti sostanziali nei confronti del successore, ma non fa venir meno legittimazione e interesse della parte originaria; in cassazione non è necessaria l'integrazione del contraddittorio del successore se non previsto espressamente.
art. 1021 c.c.
Richiamato come norma che definisce il diritto d'uso, la cui invocazione in concreto è stata ritenuta non idonea a superare la qualificazione fattuale di mera tolleranza familiare.
art. 1022 c.c.
Richiamato come norma che definisce il diritto di abitazione, ma la Corte non ha ravvisato elementi per riconoscerne l'usucapione.
art. 1140 c.c.
Richiamato in tema di possesso; la Corte ha ribadito che la censura mirava in sostanza a riesaminare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 1141 c.c.
La presunzione di possesso non opera quando il giudice di merito abbia accertato che la disponibilità del bene è iniziata per mera tolleranza familiare.
art. 1144 c.c.
Richiamato per gli atti di tolleranza: la Corte ha confermato che la disponibilità del bene era stata ricondotta a tale categoria dal giudice di merito.
art. 1158 c.c.
Richiamato come norma sull'usucapione, ma non applicabile in assenza di possesso utile e non tollerato.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede di indicare in che modo il giudice di merito abbia mal interpretato la norma o sussunto erroneamente i fatti; non è ammissibile se la doglianza mira solo a una nuova valutazione del merito.
art. 360 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove; il ricorso deve individuare un fatto storico decisivo realmente non esaminato.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso, anche se intervenuta per acquisto in sede esecutiva, non fa venir meno l'interesse ad agire o a resistere della parte originaria né la sua legittimazione processuale; il successore resta il destinatario degli effetti sostanziali della decisione.
- In cassazione la censura di violazione di legge è ammissibile solo se indica specificamente l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma; è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
- La disponibilità di un bene fondata su tolleranza familiare o sociale non integra possesso utile ad usucapire e impedisce l'operatività della presunzione di possesso ex art. 1141 c.c.
- Chi deduce in cassazione l'omessa ammissione di una prova testimoniale deve riprodurre con precisione i capitoli di prova e le circostanze oggetto della prova, così da consentire il controllo sulla decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
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