Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 23354/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione degli atti ministeriali relativi ai criteri di determinazione delle sovvenzioni e all'assegnazione delle giornate di corsa per la stagione ippica 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, dell'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999, del d.m. n. 4701/2020 e dei principi enunciati nel parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e disparità di trattamento. In particolare, ha censurato il criterio ministeriale che determinava la sovvenzione sulla base della media dei valori riferiti al triennio precedente e, quanto alle giornate di corsa, sulla base del dato annuale complessivo anziché della capacità organizzativa riferita alle singole giornate effettivamente organizzate. Secondo l'appellante, tale metodo non avrebbe valorizzato i servizi realmente resi e i costi sostenuti, avrebbe attribuito un peso eccessivo al numero di giornate unilateralmente assegnate dal Ministero e avrebbe favorito le società cui erano state attribuite più giornate. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata degli atti impugnati e l'assenza di specifiche censure contro i criteri di assegnazione delle giornate di corsa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che il Ministero non avrebbe illustrato le ragioni della scelta del dato medio annuale né la sua conformità alla disciplina legislativa e regolamentare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto anzitutto inammissibile per genericità: l'appellante si è limitata a manifestare il dissenso verso il criterio ministeriale senza indicare concretamente perché esso violasse le norme richiamate, in che modo non rispecchiasse l'effettività dei servizi e dei costi sostenuti o quale fosse l'incidenza negativa dell'assegnazione ministeriale delle giornate. La censura è stata inoltre ricondotta all'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; le simulazioni e i conteggi unilateralmente predisposti dalla società non hanno dimostrato tali vizi. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l'assegnazione delle giornate di corsa e la determinazione delle sovvenzioni sono disciplinate da procedure e criteri distinti, contenuti in atti generali e astratti. Non è quindi emerso che le giornate fossero assegnate in modo totalmente discrezionale; inoltre, gli atti recanti i criteri di assegnazione, pur impugnati, non erano stati specificamente censurati. Il criterio della media annuale è stato ritenuto non manifestamente irragionevole o illogico, poiché un maggior numero di giornate organizzate implica, in linea generale, un maggiore servizio pubblico reso e maggiori costi organizzativi complessivi. Il valore medio consente inoltre di neutralizzare oscillazioni temporali e di utilizzare dati certi, verificabili e omogenei, mentre il riferimento alle singole giornate potrebbe produrre effetti distorsivi e discriminatori. Il secondo motivo è stato respinto perché i decreti ministeriali hanno natura di atti amministrativi generali: ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non è richiesto uno specifico obbligo di motivazione. Trova invece applicazione l'art. 12 della medesima legge, che impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità di concessione delle sovvenzioni; obbligo ritenuto adempiuto, con conseguente autovincolo dell'Amministrazione. Il Collegio ha comunque osservato che gli atti indicavano la necessità di utilizzare parametri certi e riscontrabili, sviluppati nel modello parametrico contenuto nell'allegato A. Le spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico della società appellante; nulla è stato disposto per i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 241/1990

    Per i provvedimenti di concessione di sovvenzioni l'Amministrazione deve predeterminare e pubblicare criteri e modalità; tali criteri vincolano l'Amministrazione una volta stabiliti.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Gli atti amministrativi generali non sono soggetti allo specifico obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali.

  • art. 2 d.lgs. 449/1999

    La disposizione è stata invocata quale parametro legislativo della disciplina delle sovvenzioni, ma il giudice non ha ravvisato una violazione concreta.

  • d.m. 6 maggio 2020, n. 4701

    Disciplina i principi per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse e costituisce il quadro regolatorio di riferimento per il modello parametrico.

  • artt. 10 e 11 l. 241/1990

    Sono richiamati quale fondamento degli accordi sostitutivi destinati a disciplinare i rapporti tra il Ministero e le società di corse.

Massime di principio

  • La contestazione di un criterio tecnico-amministrativo non può risolversi nella mera contrapposizione di un diverso modello preferito dal privato: il ricorrente deve indicare concretamente la violazione normativa, l'errore logico o metodologico, il travisamento dei fatti o l'irragionevolezza manifesta del criterio applicato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; conteggi e simulazioni unilateralmente predisposti dalla parte non sono sufficienti, se non dimostrano uno specifico errore manifesto.
  • L'assegnazione delle giornate di gara e la determinazione della sovvenzione possono essere disciplinate da procedimenti e criteri distinti; la contestazione del criterio di calcolo della sovvenzione non dimostra, di per sé, l'illegittimità dell'assegnazione delle giornate, soprattutto quando i relativi atti generali non siano oggetto di specifiche censure.
  • Nel determinare sovvenzioni correlate a servizi pubblici organizzati nel corso di una stagione, è ragionevole utilizzare medie riferite a un periodo annuale o pluriennale quando ciò consenta di neutralizzare oscillazioni, assicurare dati certi e verificabili e correlare il contributo al servizio complessivo e ai relativi costi organizzativi.
  • Per gli atti amministrativi generali non sussiste lo specifico obbligo di motivazione previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990; l'Amministrazione deve tuttavia predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità di concessione dei benefici ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, restando autovincolata al loro rispetto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.