Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00924/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società operante nel settore eolico due avvisi di accertamento catastale relativi a quattro aerogeneratori siti in agro di un comune pugliese, rettificando il classamento e la rendita catastale. La contribuente aveva impugnato gli atti; la CTP aveva accolto solo in parte, riducendo il valore catastale. In appello la CTR aveva confermato l'accatastamento degli aerogeneratori in categoria D/1 e aveva determinato il capitale fondiario in euro 400.000 per MW installato, rigettando l'appello della società e accogliendo in parte quello dell'Ufficio. In Cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, della direttiva 2001/77/CE e di norme costituzionali, sostenendo che gli impianti eolici, per la loro utilità pubblica, dovessero essere classificati in categoria E e non in D/1, e che non fosse applicabile la disciplina invocata dall'Ufficio; 2) violazione della normativa sulla motivazione degli atti, lamentando che l'avviso non indicasse sufficientemente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della rettifica e che la CTR avesse errato nell'escludere il vizio di motivazione; 3) violazione del diritto di difesa, assumendo che la contribuente avesse compreso le ragioni della pretesa solo nel giudizio e che non fosse stato correttamente valorizzato il deficit motivazionale dell'atto; 4) violazione delle norme catastali e estimative, sostenendo che nella stima dovessero essere considerate le peculiarità degli impianti, la vetustà e l'obsolescenza tecnica, e che la CTR non avesse adeguatamente considerato la stima di parte. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui i parchi eolici, quali centrali elettriche con autonomia funzionale e reddituale, sono accatastabili in categoria D/1, senza che rilevi la destinazione di pubblica utilità; ha inoltre osservato che, nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la contestazione riguarda una valutazione tecnica; ha rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato l'avviso e che il motivo sul difetto di motivazione non si confrontava con la ratio della decisione; infine ha considerato aspecifica la censura sulla stima, perché la CTR aveva già tenuto conto del deprezzamento per vetustà e obsolescenza e la ricorrente non aveva contestato in modo pertinente quella ratio decisoria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato l'inammissibilità dei quattro motivi, riaffermando che gli impianti eolici devono essere accatastati in categoria D/1 e che, nel caso di attribuzione di rendita in ambito DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita. Ha altresì ritenuto che la CTR avesse già considerato il deprezzamento degli aerogeneratori e che le ulteriori censure non si confrontassero con la reale motivazione della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la natura di pubblica utilità degli impianti eolici, ma la Corte ha escluso che essa imponga una diversa classificazione catastale.

  • Direttiva 2001/77/CE

    È richiamata come disciplina di promozione delle fonti rinnovabili, ma la Corte osserva che non contiene regole specifiche sull'accatastamento degli impianti.

  • artt. 3, 23, 53, 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità, ma non idonei a superare l'orientamento consolidato sulla classazione catastale.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005 convertito con l. n. 88 del 2005

    La Corte rileva la dedotta inapplicabilità ratione temporis nel caso concreto, senza attribuire rilievo decisivo alla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastava con un orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    È richiamato per affermare che sono unità immobiliari anche le costruzioni stabilmente assicurate al suolo con autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Viene citato come conferma legislativa dell'impostazione che considera gli impianti funzionali al processo produttivo nella stima catastale secondo criteri tecnici consolidati.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La Corte ne esclude l'applicabilità ratione temporis perché gli accertamenti risalgono al 2014.

  • art. 7, l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti tributari, ma non ritenuto violato nel caso di specie.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per il difetto di motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione in procedura DOCFA.

  • art. 24 Cost.

    La censura di lesione del diritto di difesa è stata respinta perché la contribuente non ha specificato quali integrazioni documentali le avrebbero consentito di difendersi solo in giudizio.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato nel quarto motivo in tema di classamento e rendita catastale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 28 e 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Invocati per la determinazione della rendita catastale e per valorizzare vetustà e obsolescenza, ma senza successo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o aspecifiche.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non estendibile a contestazioni sulla motivazione dell'avviso o a valutazioni tecniche già esaminate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I parchi eolici, in quanto centrali elettriche dotate di autonomia funzionale e reddituale, sono in linea generale accatastabili nella categoria D/1, non nella categoria E, e la destinazione a finalità di pubblica utilità non altera di per sé la classificazione catastale.
  • Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici rilevano non solo le componenti strettamente infisse al suolo, ma anche gli elementi strutturalmente e funzionalmente essenziali all'unità produttiva, se la loro sottrazione comprometterebbe la funzione complessiva dell'impianto.
  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica del valore economico dei beni.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la sufficienza motivazionale dell'atto impositivo o per introdurre censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Una censura sulla stima catastale è inammissibile se non prende posizione specifica sulla valutazione già compiuta dal giudice di merito, specie quando il giudice abbia già considerato elementi come vetustà, obsolescenza e deprezzamento dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.