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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7617/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p.; il ricorrente contestava in particolare la legittimità e la motivazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che il giudice a quo ha adeguatamente descritto le modalità del fatto e la personalità dell'imputato; sebbene la motivazione fosse sintetica, è risultata corretta e priva di vizi logico-giuridici, conforme ai parametri di cui all'art. 218 del Codice della Strada. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sede scritta il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; il reato contestato è quello per il quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è il frutto di tale procedimento e, pertanto, la Corte verifica la legittimità e la motivazione formale della decisione resa in quella sede.

  • art. 218 Cod. strada

    Fornisce i parametri per l'applicazione delle sanzioni accessorie relative alla patente di guida; la Corte ha ritenuto che la sospensione biennale fosse motivata in conformità a questi parametri.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) deve essere motivata sulla base dei parametri del Codice della Strada; una motivazione sintetica è ammissibile purché sia logicamente coerente e sufficiente per comprendere le ragioni della scelta.
  • Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) sono sottoposte a sindacato limitato: il giudice di legittimità controlla la legittimità e la presenza di vizi logico-giuridici nella motivazione più che una rinnovata valutazione dei fatti.
  • Per impugnare con successo una sanzione accessoria occorre dimostrare specifici vizi di diritto o carenze logiche nella motivazione del giudice, non limitarsi a contestazioni generiche.
  • Quando il giudice di merito descrive modalità del fatto e profilo della personalità dell'imputato, il giudice di legittimità tende a darne credito se la motivazione è compatibile con i parametri normativi applicabili.
  • La parte resistente (stato/ufficio giudiziario) può ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso; anche se non accolta, un ricorso infondato può comportare la condanna alle spese processuali.
  • In casi analoghi è utile, in sede di impugnazione, indicare con precisione i passaggi logico-giuridici ritenuti carenti e proporre elementi concreti che dimostrino la discrepanza tra i parametri normativi e la decisione impugnata.

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