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Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.37/2023 del Tribunale di Mantova, sezione lavoro (in materia di c.d. Carta del docente).

Giustizia amministrativa202500737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, relativa all'attribuzione di complessivi € 3.000,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., chiedendo di ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di € 500 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23 e condannato il Ministero a mettere a disposizione complessivi € 3.000,00 tramite la Carta del docente. Il ricorrente ha dedotto l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, notificata per l'esecuzione il 16 novembre 2023, e l'inerzia ministeriale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Successivamente ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato d'ufficio che non risultava depositata l'attestazione di avvenuta notifica del ricorso al Ministero, non costituito in giudizio. Con ordinanza istruttoria il ricorrente è stato onerato, entro un termine perentorio, di produrre tale attestazione, ma non ha adempiuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo pregiudiziale la mancata produzione dell'attestazione di avvenuta notificazione del ricorso al Ministero intimato, rimasto non costituito. L'ordine di integrazione documentale era stato impartito con termine perentorio, ma il ricorrente non vi ha ottemperato. Pertanto il giudice non ha pronunciato la cessazione della materia del contendere richiesta dopo l'asserito adempimento, né ha esaminato nel merito l'esecuzione del giudicato o la richiesta di nomina del commissario ad acta. Non vi è stato luogo a provvedere sulle spese, in ragione dell'irrituale incardinazione del giudizio e della mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso dal ricorrente per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • artt. 114 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    È richiamato dal ricorrente quanto al decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la mancata produzione dell'attestazione di avvenuta notificazione del ricorso alla parte intimata non costituita impedisce la regolare prosecuzione del giudizio e comporta l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente, onerato con termine perentorio di integrare tale documentazione, rimanga inadempiente.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato e la conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere non escludono la necessità di verificare preliminarmente la rituale instaurazione del giudizio; una carenza processuale pregiudiziale può imporre la definizione del ricorso in rito.
  • In presenza di un termine perentorio assegnato dal giudice per la produzione dell'attestazione di notificazione del ricorso, l'omesso adempimento dell'incombente determina l'inammissibilità del ricorso, anche se l'amministrazione abbia successivamente eseguito la pronuncia oggetto dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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