Sentenza n. 1455/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il ricorso, notificato il 17 dicembre 2025, avrebbe dovuto essere depositato entro quindici giorni, mentre il deposito è avvenuto il 16 gennaio 2026, oltre il termine dimidiato. La mancata costituzione del Comune ha determinato la compensazione delle spese di lite.
Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo relativo al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La procedura di liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 662/2019 del Tribunale di Vibo Valentia, con il quale era stato ingiunto al Comune il pagamento di euro 9.000,02, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese processuali. Il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo era stato notificato al Comune l'8 maggio 2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 17 dicembre 2025 e depositato il 16 gennaio 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della tardività del deposito. In particolare, è stata applicata la regola secondo cui, nei giudizi di ottemperanza trattati in camera di consiglio, i termini processuali sono dimezzati, sicché il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato previsto dall'art. 45 c.p.a. è ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Individua il giudizio di ottemperanza quale strumento processuale attivato per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 45 c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Prevede il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previamente notificato.
art. 87, comma 2, c.p.a.
Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: (…) d) i giudizi di ottemperanza.
Stabilisce la trattazione camerale dei giudizi di ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nei giudizi di cui al comma 2, (…) tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Determina il dimezzamento del termine per il deposito del ricorso nel giudizio di ottemperanza, portandolo da trenta a quindici giorni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'avviso preventivo alle parti sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla tardività del deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, soggetto alla trattazione in camera di consiglio, il termine perentorio ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso previamente notificato è dimezzato a quindici giorni, in applicazione dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
- Il deposito del ricorso per ottemperanza oltre quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione determina l'irricevibilità del ricorso, anche quando il titolo esecutivo posto a fondamento della domanda sia definitivamente esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine per la notificazione del ricorso introduttivo in primo grado resta escluso dal dimezzamento, mentre il termine successivo per il deposito del ricorso notificato è soggetto alla riduzione prevista per i giudizi camerali.
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