Ordinanza n. 1397/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. 5732 del 12/1/2026 del MIM Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione DG ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione con il quale veniva decretata la non validità in Italia del titolo denominato “ Master Edukimi Special per Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania presso la Wisdom University of Tirana il 22/3/2024 per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e pertanto veniva rigettata la relativa domanda di riconoscimento n. 37215 del 3/5/2024; b) ove e per quanto di ragione della nota con la quale venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di estremi e contenuto ignoti ove occorra se lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo albanese di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità
Esito
Favorevole al resistente (ministero e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale con cui è stata dichiarata la non validità in Italia del titolo denominato “Master Edukimi Special per Arsimin Parauniversitar”, conseguito in Albania presso la Wisdom University of Tirana, ed è stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno. Sono stati altresì impugnati i motivi ostativi comunicati nel procedimento e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici motivi di legittimità dedotti; la questione cautelare riguarda, in sostanza, la legittimità del diniego fondato sulla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda nella cognizione sommaria propria della fase cautelare e ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Non ravvisando profili di fondatezza del gravame, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta poiché, a un primo e sommario esame, non sono emersi profili di fondatezza del ricorso; la motivazione del diniego è stata ritenuta sufficientemente argomentata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato e il ricorso non presenta apprezzabili profili di fondatezza.
- Un diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito all'estero può risultare motivato in modo sufficiente quando espone le ragioni attinenti alla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.
- La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →