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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18220 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sostenendo che l'intera somma liquidata al contribuente a titolo di previdenza integrativa non potesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Secondo l'Amministrazione, occorreva distinguere tra la sorte capitale, costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e l'eventuale rendimento derivante dall'investimento sul mercato del capitale accumulato. La tassazione agevolata del 12,50% poteva riguardare soltanto quest'ultimo rendimento, mentre la sorte capitale doveva essere assoggettata a tassazione separata come reddito di lavoro dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa a una diversa Sezione della CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà analizzare il funzionamento dei fondi PIA/FONDENEL, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato, determinare il rendimento netto conseguito e stabilire quale parte della somma erogata corrisponda a tale rendimento. Solo su questa parte potrà essere applicata la ritenuta del 12,50%; la restante parte, corrispondente alla sorte capitale, resterà soggetta a tassazione separata. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17, nel testo applicabile ratione temporis

    Tassazione separata dei redditi derivanti da prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale.

    Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata si applica alla sorte capitale, cioè alla parte riconducibile ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, l'intera prestazione è soggetta al regime della tassazione separata.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, poi art. 45

    Disciplina dei redditi di capitale.

    La norma è rilevante per la qualificazione fiscale del rendimento prodotto dalla gestione finanziaria del capitale previdenziale.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui rendimenti derivanti da determinate forme di impiego del capitale.

    La ritenuta del 12,50% può essere applicata esclusivamente al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione previdenziale.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Previsione della tassazione separata per determinate prestazioni in forma di capitale e riscatti dei fondi di previdenza complementare.

    La disposizione ha inciso sul regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione, in particolare per gli iscritti ai fondi in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 14

    Modifica del regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Dal 1° gennaio 2001 non è più consentito distinguere, ai fini del diverso trattamento fiscale, tra capitale e rendimento della prestazione: la prestazione è assoggettata complessivamente a tassazione separata secondo la disciplina applicabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata la norma processuale utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'errata qualificazione fiscale della prestazione da parte della CTR.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Per le prestazioni di previdenza integrativa aziendale maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    La sentenza costituisce il principio di diritto seguito dalla Corte nel caso concreto e impone una distinzione analitica tra capitale versato e rendimento finanziario.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza integrativa erogate in forma capitale, il trattamento fiscale dipende sia dalla data di maturazione delle somme sia dalla loro composizione.
  • Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto: la prima è soggetta a tassazione separata, mentre il secondo può beneficiare della ritenuta del 12,50% se deriva da effettivi investimenti finanziari del fondo.
  • La mera presenza di elementi di capitalizzazione o l'utilizzo di una struttura previdenziale non dimostra automaticamente l'esistenza di un rendimento tassabile al 12,50%; è necessario provare l'impiego del capitale sul mercato, il rendimento conseguito e il criterio di attribuzione alla posizione individuale.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione è generalmente assoggettata nel suo complesso a tassazione separata, senza distinzione fiscale tra capitale e rendimento.
  • In caso di controversia sul rimborso delle ritenute, il contribuente deve fornire o sollecitare una ricostruzione analitica dei flussi del fondo e della quota di rendimento effettivamente maturata; il giudice non può riconoscere automaticamente il 12,50% sull'intero importo ricevuto.

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