Cassazione Penale, Sentenza n. 38318/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva ridotto da dodici a sei mesi la misura interdittiva (divieto di esercitare attività professionale e imprenditoriale e di ricoprire incarichi direttivi) applicata a Mirabelli. Con unico motivo il PM ha denunciato carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di Catanzaro con riferimento al giudizio di insussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di frode nelle pubbliche forniture (capo 32). Il PM ha sostenuto che il delitto di falso (capo 30) era preordinato alla commissione della frode, esistendo un pactum sceleris tra la societa' Mirabelli e funzionari del Comune di Rende, una fraudolenta predisposizione della perizia di variante artatamente indicata come "non sostanziale", l'integrale interposizione della Mirabelli Mariano S.r.l. in esecuzione dei lavori e la conseguente riduzione qualitativa e quantitativa dei lavori a danno dell'ente pubblico, con aggravio dei costi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché il motivo proposto consisteva in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie, materia preclusa alla Cassazione. La Corte ha ritenuto non illogica la decisione del Tribunale del riesame che ha riconosciuto la gravità indiziaria per il reato di falso (capo 30) ma non per il reato di frode nelle pubbliche forniture (capo 32), posto che mancava la "apparenza ingannatoria" e la malafede contrattuale richiesta per la configurazione della frode: le irregolarità non sarebbero state occultate ma rappresentate e regolarizzate tramite la perizia di variante, e le circostanze erano note alle articolazioni della stazione appaltante. Anche l'interposizione della subappaltatrice risultava nota all'ente e non idonea a fondare il reato di frode. Conseguenza: ricorso rigettato (inammissibile) e confermata la decisione del Tribunale del riesame nella parte in cui escludeva la gravità indiziaria per il reato di frode.
Norme richiamate
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Principio secondo cui la Corte di cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto; e' preclusa la rilettura degli elementi probatori per proporre una diversa valutazione.
Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F.
Riafferma i limiti del sindacato di legittimita' sulla valutazione del merito: la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti non configura vizio di legittimita'.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Ulteriore conferma del divieto per la Cassazione di adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione dei fatti che appartengono al giudice di merito.
Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone
Precisa che per la configurabilita' della frode nelle pubbliche forniture non e' sufficiente l'inadempimento doloso: e' necessario l'espediente malizioso o ingannevole che renda l'esecuzione apparentemente conforme agli obblighi contrattuali (malafede contrattuale e 'apparenza ingannatoria').
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo' essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Per integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture e' necessario dimostrare la malafede contrattuale e un'"apparenza ingannatoria" verso la pubblica amministrazione; il mero inadempimento o la realizzazione di varianti non bastano se le irregolarita' erano note o regolarizzate dall'ente.
- Se le condotte (es. perizia di variante, interposizione di subappaltatori) sono state rappresentate e accettate o comunque conosciute dalla stazione appaltante, difficilmente sussiste l'elemento dell'inganno richiesto per la frode.
- Nel sindacato sull'applicazione o sulla riduzione di misure interdittive cautelari, il ricorrente (in particolare il PM) deve motivare con riferimento alle esigenze cautelari e alle ragioni di diritto contestate; la mera contestazione delle valutazioni probatorie del giudice di merito e' insufficiente.
- La presenza di una societa' subappaltatrice formalmente interposta non costituisce automaticamente indice di frode se l'interposizione era nota all'amministrazione e non mirata a creare una apparenza ingannevole.
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