Cassazione Civile, Ordinanza n. 18464/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'insussistenza di obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dell'INPS, in relazione a rapporti di lavoro part-time instaurati in un'impresa artigiana del settore edile. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'INPS e della S.C.C.I. s.p.a., ritenendo che il datore di lavoro non fosse tenuto al versamento del cd. minimale contributivo con riferimento ai contratti part-time stipulati oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo nazionale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, dell'art. 97 del c.c.n.l. delle imprese artigiane del 23 luglio 2008, nonché falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 61, comma 3, e degli artt. 8 e 9, oltre che violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1. Secondo il ricorrente, la violazione del limite contrattuale al ricorso al part-time non incideva sulla validità dei contratti, ma imponeva comunque di commisurare la contribuzione al valore della retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, ai fini del minimale contributivo, a prescindere dall'effettiva corresponsione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel settore edile, il minimale contributivo di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29, si applica anche ai lavoratori assunti part-time in violazione del limite percentuale stabilito dalla contrattazione collettiva, poiché tale limite serve a determinare il valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa; di conseguenza, la retribuzione imponibile va commisurata all'orario normale di lavoro e non alla sola retribuzione effettivamente corrisposta per il part-time irregolare. Ha inoltre escluso che fosse pertinente il richiamo alla disciplina del part-time nullo, perché nel caso deciso la base imponibile deriva dalla previsione collettiva e dalla disciplina previdenziale, non dalla nullità del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel settore edile il minimale contributivo opera anche quando i contratti part-time siano stipulati oltre il limite percentuale previsto dalla contrattazione collettiva; la base imponibile va riferita alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, salvo i casi di legittima sospensione dell'attività lavorativa.
Norma di conversione del D.L. n. 244 del 1995 richiamata quale base della disciplina del minimale contributivo.
D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 61, comma 3
Richiamato nel ricorso come norma sul lavoro a tempo parziale, ma la Corte ritiene non decisivo il riferimento alla nullità del part-time ai fini della disciplina contributiva applicata nel caso.
D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 8 e 9
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del part-time; la Corte li considera non idonei a escludere l'applicazione del minimale contributivo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio di determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
art. 97 del c.c.n.l. imprese artigiane del 23 luglio 2008
La disposizione contrattuale che vieta di assumere operai a tempo parziale oltre una certa percentuale è letta come parametro legale/contrattuale per determinare il valore economico delle retribuzioni imponibili ai fini del minimale contributivo.
art. 78 del c.c.n.l. del 18 giugno 2008
Il suo eventuale vizio di legittimità è ritenuto non decisivo come autonoma ratio decidendi; la Corte lo considera una ricostruzione alternativa della disciplina applicabile, comunque assorbita dal principio sul minimale contributivo.
Massime di principio
- Nel settore edile, la disciplina del minimale contributivo può operare anche in presenza di rapporti part-time conclusi in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo applicabile.
- Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il contratto collettivo può rilevare non come fonte regolatrice del singolo rapporto di lavoro, ma come parametro normativo per determinare il valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa.
- La violazione del limite contrattuale al ricorso al part-time non comporta necessariamente nullità del contratto di lavoro, ma può incidere sulla misura dell'imponibile contributivo, che va rapportato alla retribuzione dovuta per l'orario normale.
- La disciplina del minimale contributivo opera secondo una logica interna al sistema previdenziale e si fonda sull'autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva.
- Il richiamo alla nullità del part-time è inconferente quando la pretesa contributiva discende direttamente dalla disciplina legale e collettiva del minimale, e non dalla caducazione del rapporto di lavoro.
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