Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12509/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace nei confronti della massa l'atto di compravendita con cui la società poi fallita aveva trasferito agli odierni ricorrenti un complesso immobiliare sito in Budoni. La Corte d'appello ha accolto la domanda riformando il rigetto del Tribunale, ritenendo che il prezzo pattuito fosse notevolmente sproporzionato rispetto al valore venale dei beni, con sproporzione superiore a un quarto, e che gli acquirenti non avessero fornito prova contraria sulla non conoscenza dello stato di insolvenza, desumibile da vari indici sintomatici di illiquidità della società venditrice. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con undici motivi, tutti centrati soprattutto sul vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e, per alcuni motivi, sulla violazione dell'art. 115 c.p.c.: hanno contestato la valutazione della CTU utilizzata in appello, la stima unitaria o non unitaria degli immobili, la qualificazione catastale degli stessi, la considerazione dell'andamento del mercato immobiliare, l'uso di elementi probatori ritenuti non acquisiti o non valutati dal consulente, e l'apprezzamento della scientia decoctionis, deducendo anche che era stata chiesta prova testimoniale sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non denunciassero l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze peritali, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo analitico il dissenso dalla CTU di primo grado, indicando le carenze tecniche e logiche della consulenza. Quanto ai motivi fondati sull'art. 115 c.p.c., li ha reputati inammissibili perché non deducevano l'uso di prove inesistenti in modo decisivo, limitandosi a contestare la motivazione, e comunque assorbiti dalla sorte dei motivi connessi. Conseguentemente, la sentenza impugnata è rimasta ferma; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma in favore del controricorrente, di una somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 1), l.fall.

    Individua il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, cioè la notevole sproporzione tra prestazione e controprestazione oltre la soglia indicata; la Corte d'appello lo ha ritenuto integrato e la Cassazione non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per mere censure di merito o per contestazioni sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove inesistenti o prive di connessione con le fonti processuali e l'errore sia decisivo; non basta contestare la lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale di definizione accelerata e nella proposta poi seguita dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio successiva all'istanza di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma, ritenuta dalla Corte conseguenza del tenore complessivo della decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica; occorre indicare un fatto storico specifico, discusso tra le parti, effettivamente non esaminato e decisivo.
  • Quando il giudice d'appello dissente dalle conclusioni della CTU di primo grado, è sufficiente che motivi adeguatamente le ragioni tecniche e logiche del dissenso; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura del compendio peritale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fondi su prove inesistenti o estranee al processo e l'errore abbia carattere sicuramente decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia tratto conclusioni non condivise dalla parte.
  • In sede di revocatoria fallimentare, la sproporzione tra prezzo e valore del bene e gli indici sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza costituiscono elementi rilevanti ai fini dell'inefficacia dell'atto verso la massa, ma la loro valutazione in fatto è riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.