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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19952/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica già intestato alla madre della ricorrente. La ricorrente deduceva di essere rientrata a vivere con la madre dopo la separazione dal marito, di averne dato comunicazione all'ente gestore e di aver chiesto la voltura del contratto dopo il decesso dell'originaria assegnataria. L'ente aveva però negato il subentro per difetto dei requisiti soggettivi, in particolare per il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa regionale. In primo grado la domanda era stata rigettata perché non provato il mancato superamento dei limiti di reddito nell'epoca del preteso subentro; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 50 L.R. Lazio n. 27/2006 e dell'art. 12, comma 5, L.R. Lazio n. 12/1999, sostenendo che il biennio rilevante dovesse decorrere dal rientro nel nucleo familiare e non dal decesso della madre, che i redditi 2010-2011 non superavano i limiti, che la Corte avrebbe pronunciato oltre il devoluto, e che le dichiarazioni reddituali non sarebbero state adeguatamente contestate; 2) violazione dell'art. 50, comma 3, L.R. Lazio n. 27/2006, assumendo che, anche in ipotesi di superamento del limite per due anni consecutivi, la norma consentirebbe comunque di evitare la decadenza optando per un canone determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni idonee a dimostrare l'erroneità della individuazione del dies a quo del biennio e che la lettura della normativa regionale supportava la conclusione della Corte territoriale, poiché ciò che rilevava era il subentro nel rapporto intestato all'originaria assegnataria e non l'ampliamento del nucleo familiare. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul difetto di contestazione dei redditi per mancata allegazione della conoscenza, da parte della controparte, dei fatti asseritamente non contestati; ha giudicato assertive le deduzioni sul reddito 2012 e non censurata la statuizione sul carico probatorio gravante sulla ricorrente; ha infine reputato generica la doglianza sul termine congruo per la contestazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per novità, osservando che la ricorrente introduceva in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito e comunque non corrispondente a quanto richiamato nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 L.R. Lazio n. 27/2006

    La disposizione è letta nel senso che, ai fini del subentro nel rapporto di locazione ERP, rileva la verifica dei requisiti nel periodo pertinente al rapporto intestato all'originaria assegnataria, non già l'ampliamento del nucleo familiare in sé.

  • art. 12, comma 5, L.R. Lazio n. 12/1999

    La norma, richiamata dalla ricorrente, disciplina gli adempimenti dell'ente gestore in caso di ampliamento del nucleo familiare; la Corte ne esclude la decisività rispetto al tema del subentro e ritiene generiche le doglianze sul termine di contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare asserite violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta ultrapetizione è stata esclusa, poiché la censura si risolveva in una contestazione generica della motivazione e delle valutazioni sul requisito reddituale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge, nei casi previsti, l'ulteriore importo ex comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione assertiva alla ricostruzione della Corte di merito: occorre spiegare in modo puntuale perché l'interpretazione normativa adottata sia erronea.
  • In materia di subentro nella locazione di alloggi ERP, il requisito reddituale va verificato con riferimento al periodo rilevante per il subentro nel rapporto dell'originaria assegnataria, non potendo confondersi tale profilo con quello dell'ampliamento del nucleo familiare.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente alleghi anche la conoscenza, da parte della controparte, dei fatti asseritamente non contestati; in difetto, non è configurabile un onere di contestazione.
  • Le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato provano l'avvenuta dichiarazione del fatto, ma non equivalgono di per sé a prova piena della verità sostanziale di quanto dichiarato, soprattutto quando il fatto costitutivo del diritto resta a carico di chi lo invoca.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la censura che introduca per la prima volta una diversa lettura della norma o un diverso regime giuridico è inammissibile per novità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaSfratto per morosità
RamiProcesso civileImmobiliareLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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