Sentenza n. 1254/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso istituti penitenziari della Sicilia ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 254/1999
Esito
La controversia
Il ricorrente, arruolato nell’ottobre 2025 nel Corpo di Polizia Penitenziaria e assegnato presso la Casa Circondariale di Modena, ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza di assegnazione temporanea, formulata in via principale per la Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli” e, in subordine, per l’Istituto “Ucciardone”. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi i pareri negativi della Direzione della Casa Circondariale di Modena e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla precedente fase cautelare risulta che il TAR aveva sospeso il diniego e ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi motivatamente.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione ha adottato, il 28 maggio 2026, un provvedimento di assegnazione temporanea in favore del ricorrente. Tale sopravvenienza ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito la legittimità originaria del diniego. Quanto alle spese, pur avendo il ricorrente richiesto la rifusione sulla base della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, il Collegio, considerando anche la particolarità della controversia, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. n. 254/1999
Costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea del dipendente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria; il testo non contiene una decisione di merito sull’interpretazione della disposizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento di assegnazione temporanea che ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una pronuncia sul merito della legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la richiesta di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale non impone necessariamente la rifusione delle spese: il giudice può compensarle integralmente quando ravvisi, anche in ragione della particolarità della controversia, giustificati motivi.
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