Sentenza n. 858/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità - del “Verbale di Disposizione (Art. 14 comma 1 del D. Lgs. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge 120/2020)” di cui alla Nota dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona del 6.6.2024, prot. n. 10888, notificato a Rieco S.p.A. in data 12.6.2024; - del “Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-AN-0001035 del 05/0872024” di cui alla Nota dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona del 5.8.2024, prot. n. 15336, notificato a Rieco S.p.A. in data 16.8.2024; - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il “Verbale di Primo Accesso Ispettivo n. 47-4 del 19/04/2024” e la nota del 19.7.2024, prot. n. 0014077, avente ad oggetto “Verifica ottemperanza al provvedimento di disposizione prot. n. 10888 del 06/06/2024”, entrambi redatti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo provvedimento di disposizione ispettiva, adottato per asserita inottemperanza a una precedente disposizione, e successivo verbale di accertamento con sanzione amministrativa di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di disposizione del 6 giugno 2024 e il successivo verbale unico di accertamento e notificazione del 5 agosto 2024, nonché gli atti connessi. La controversia riguardava una precedente disposizione del 20 dicembre 2023, con cui l’Ispettorato aveva ordinato di reintegrare il contatore delle ferie di alcuni lavoratori, e gli accordi sindacali successivamente stipulati dalla società con i dipendenti. La ricorrente ha dedotto che l’Ispettorato, invece di accertare l’eventuale inottemperanza alla precedente disposizione e applicare direttamente la sanzione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, aveva effettuato un nuovo accesso ispettivo e adottato una nuova disposizione sul medesimo oggetto, reiterando le prescrizioni e dichiarando la nullità degli accordi sindacali. Sono stati dedotti l’esorbitanza dai limiti del potere dispositivo, l’elusione del sistema sanzionatorio previsto per l’inottemperanza, la lesione delle prerogative di difesa e della tutela giurisdizionale, l’incompetenza dell’Ispettorato a dichiarare la nullità degli accordi sindacali e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, essendo intervenuta una regolamentazione negoziale dei rapporti di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, affermando che il provvedimento di disposizione ex art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, immediatamente esecutivo, definitivo e lesivo, impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il potere di disposizione può essere esercitato per irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non già soggette a sanzioni penali o amministrative; la sequenza legale è costituita dall’accertamento dell’irregolarità, dall’adozione della disposizione e, solo in caso di mancata ottemperanza, dall’applicazione della sanzione amministrativa. L’Ispettorato non poteva reagire all’asserita inottemperanza alla precedente disposizione adottando una nuova disposizione sullo stesso oggetto e sanzionando poi l’inottemperanza a quest’ultima. Tale condotta si è posta al di fuori del paradigma dell’art. 14, poiché l’inottemperanza alla prima disposizione era già assistita dalla specifica sanzione del comma 3. Inoltre, l’Ispettorato ha illegittimamente dichiarato la nullità degli accordi sindacali, invadendo una competenza riservata all’autorità giudiziaria. Sono stati pertanto annullati il provvedimento dispositivo e il verbale sanzionatorio; l’eventuale somma già pagata deve essere restituita con interessi legali dalla data della sentenza. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l’evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004
il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative
Il potere dispositivo ha natura residuale e può riguardare irregolarità, anche derivanti da norme di legge o da contratti e accordi collettivi secondo l’interpretazione richiamata, purché non siano già assistite da sanzioni e purché sussista uno specifico obbligo del datore di lavoro.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 124/2004
la mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro
La sanzione colpisce esclusivamente la mancata osservanza dell’ordine ispettivo e non l’irregolarità originaria; in caso di inottemperanza a una disposizione già adottata non è possibile emanare una nuova disposizione sul medesimo oggetto, dovendosi applicare direttamente la sanzione prevista.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 124/2004
constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale
La disposizione è richiamata per delimitare, in positivo e in negativo, l’ambito delle irregolarità rilevanti ai fini del potere dispositivo, fermo il carattere residuale di tale potere.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 124/2004
Prevede la possibilità di impugnare il provvedimento di disposizione davanti al direttore dell’Ispettorato Territoriale e non esclude la successiva tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
art. 16 d.lgs. n. 124/2004
È richiamato quale disposizione relativa ai ricorsi contro gli atti adottati ai sensi dell’art. 13, comma 7, distinguendoli dalla tutela giurisdizionale contro il provvedimento di disposizione ex art. 14.
art. 17 d.lgs. n. 124/2004
È richiamato per il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro contro gli atti di accertamento ispettivo; la norma non disciplina la tutela giurisdizionale contro il provvedimento dispositivo ex art. 14.
artt. 411 e 2113 c.c.
Richiamati in relazione agli accordi di conciliazione individuale plurima stipulati in sede sindacale, la cui validità non poteva essere dichiarata dall’Ispettorato mediante il provvedimento dispositivo.
Massime di principio
- Il provvedimento di disposizione adottato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, immediatamente esecutivo, definitivo e immediatamente lesivo; è pertanto impugnabile direttamente davanti al giudice amministrativo.
- Il potere di disposizione dell’Ispettorato del lavoro ha carattere residuale: può essere esercitato soltanto per irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non già soggette a sanzioni penali o amministrative e in presenza di uno specifico obbligo gravante sul datore di lavoro.
- La sequenza prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 consiste nell’accertamento dell’irregolarità, nell’adozione del provvedimento dispositivo e, soltanto in caso di mancata ottemperanza a tale provvedimento, nell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3.
- L’inottemperanza a una precedente disposizione non legittima l’Ispettorato ad adottare una nuova disposizione sul medesimo oggetto: l’amministrazione deve applicare direttamente la sanzione prevista dall’art. 14, comma 3, poiché la sanzione colpisce la mancata osservanza dell’ordine e non l’irregolarità originaria.
- L’Ispettorato del lavoro non può dichiarare la nullità degli accordi sindacali stipulati tra datore di lavoro e lavoratori, trattandosi di una valutazione riservata all’autorità giudiziaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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