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Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento ARGEA a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano prot. n. 44630 del 24 giugno 2025; - del silenzio rigetto formatosi relativamente al ricorso gerarchico presentato in data 24 luglio 2025 avverso il suddetto provvedimento; - della nota ARGEA - Servizio Territoriale del Basso Campidano - prot. n. 16855 in data 11 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di sostegno per l’annualità 2023, silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e precedente nota istruttoria di ARGEA

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di sostegno, pari a Euro 2.179,28, presentata nell’ambito dell’intervento SRA03-ACA3 relativo alle tecniche di lavorazione ridotta dei suoli del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e del Complemento regionale della Regione Sardegna. ARGEA aveva ritenuto che i terreni indicati nella domanda fossero coltivati con colture diverse da quelle ammesse dal punto 6.1.3 del bando per il criterio C06, sulla base delle risultanze del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 6.1.3 del bando e del relativo allegato C, della determinazione regionale del 16 giugno 2023 e del relativo allegato C, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure relative alla disciplina del bando, all’istruttoria e alla motivazione del rigetto. Ha ritenuto applicabile il criterio secondo cui, nelle controversie sulla concessione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la normativa individua direttamente i presupposti del finanziamento e l’amministrazione si limita a verificarne in modo vincolato la sussistenza; in tale situazione il privato è titolare di un diritto soggettivo. Nel caso concreto il finanziamento risultava riconosciuto direttamente dalla normativa di riferimento, senza valutazioni discrezionali dell’amministrazione, la quale effettuava un mero riscontro automatizzato dei requisiti tramite il SIGC. L’eventuale discrezionalità esercitata nella precedente definizione dei requisiti di ammissibilità e della lex specialis non incideva sul riparto di giurisdizione, anche perché il bando non era stato impugnato. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e ha compensato le spese per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 6.1.3 del bando misura ACA3 annualità 2023

    Prevede i requisiti relativi alle colture ammesse per il criterio C06; la controversia sul loro riscontro non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.

  • Determinazione del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture del 16 giugno 2023

    Atto regionale richiamato quale fonte della disciplina applicabile alla domanda di sostegno; il TAR non ne ha esaminato il merito interpretativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla concessione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la normativa determina direttamente i presupposti del beneficio e l’amministrazione si limita a verificarne in modo vincolato la sussistenza, anche mediante procedure informatiche automatizzate; in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la concessione del finanziamento è rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione oppure avviene all’esito di una procedura comparativa.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo alla situazione giuridica soggettiva incisa dal provvedimento concreto di concessione o diniego del finanziamento, non all’eventuale discrezionalità esercitata dall’amministrazione nella precedente definizione della lex specialis o dei requisiti generali di ammissibilità, se tali atti non sono oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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