Sentenza n. 13793/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del finanziamento relativo al progetto SAI per il triennio 2023–2026, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto ministeriale di revoca del finanziamento, deducendo plurimi vizi. In primo luogo, ha lamentato il difetto di motivazione, sostenendo che la revoca fosse generica e fondata su richiami per relationem agli atti istruttori, senza individuare puntualmente le irregolarità contestate. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per genericità della comunicazione di avvio e del preavviso, introduzione nel provvedimento finale di elementi nuovi non previamente comunicati e omessa valutazione delle osservazioni presentate. Il Comune ha poi denunciato la violazione degli artt. 46 e 47 delle Linee guida approvate con D.M. 18 novembre 2019, sostenendo che l’Amministrazione avesse sovrapposto il procedimento di regolarizzazione a quello di revoca, impedendo di fruire del termine per sanare le criticità. Nel merito, ha contestato i presupposti della revoca, affermando che la tardiva stipula del contratto non fosse imputabile all’ente e non costituisse causa di revoca, che la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari fosse stata inserita nel contratto e che la proroga del servizio fosse stata autorizzata con atto deliberativo comunale. Ha infine dedotto il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che le irregolarità, ove sussistenti, fossero meramente formali e che la revoca fosse eccessiva rispetto alla gravità dei fatti e all’assenza di pregiudizi nella concreta erogazione del servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla motivazione e al contraddittorio procedimentale, rilevando che già nella fase di avvio erano state indicate in modo puntuale le criticità: l’inadeguata disciplina contrattuale della tracciabilità dei flussi finanziari, l’assenza di documentazione idonea sulla proroga e la mancata dimostrazione della continuità del servizio nel periodo tra il precedente affidamento e il successivo subentro. Tali contestazioni erano sufficientemente specifiche da consentire al Comune un’effettiva partecipazione. Il provvedimento finale non aveva introdotto motivazioni nuove, ma aveva confermato, all’esito dell’istruttoria, le contestazioni già comunicate. Nel merito, il giudice ha ritenuto decisive le irregolarità riguardanti aspetti essenziali della gestione delle risorse pubbliche. La questione non consisteva nella mera tardività della stipula, bensì nell’inadeguatezza complessiva del titolo contrattuale, anche perché stipulato quando il rapporto originario era già cessato. La mera indicazione di CIG e CUP non dimostrava l’adeguatezza della clausola di tracciabilità, necessaria per ricostruire e verificare i flussi finanziari. Inoltre, una deliberazione interna del Comune non era sufficiente a provare l’esistenza di un valido accordo negoziale di proroga, in mancanza di documentazione attestante la concorde volontà delle parti, la continuità del rapporto e l’avvio delle procedure per il nuovo affidamento. Le irregolarità sono state quindi qualificate come strutturali, non meramente formali o sanabili, e idonee a giustificare la revoca del finanziamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La comunicazione di avvio e il preavviso devono porre l’interessato in condizione di conoscere le contestazioni e di interloquire efficacemente; nel caso concreto tale garanzia è stata rispettata perché le criticità erano state indicate puntualmente e il provvedimento finale era rimasto in continuità con esse.
artt. 46 e 47 Linee guida D.M. 18 novembre 2019
Le disposizioni disciplinano il procedimento relativo alle irregolarità nella gestione dei progetti finanziati e costituiscono la base per la revoca quando le irregolarità incidono su aspetti strutturali del rapporto e sull’utilizzo corretto delle risorse pubbliche.
D.M. 18 novembre 2019
Le Linee guida applicabili al progetto SAI consentono la revoca del finanziamento in presenza di irregolarità sostanziali relative all’affidamento, alla validità dei contratti, alla continuità del servizio e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca di un finanziamento pubblico, la motivazione e il contraddittorio sono adeguati quando l’Amministrazione comunica già nella fase di avvio le specifiche criticità poste a fondamento della misura, anche se il provvedimento finale ne conferma la fondatezza sulla base dell’istruttoria successiva.
- Il provvedimento finale non viola il contraddittorio procedimentale se non introduce ragioni sostanzialmente nuove, ma si limita a confermare, alla luce delle risultanze istruttorie, le contestazioni già comunicate all’interessato.
- Nella gestione di risorse pubbliche, l’adeguatezza della disciplina contrattuale sulla tracciabilità dei flussi finanziari non è dimostrata dalla mera indicazione di CIG e CUP, essendo necessaria una regolamentazione idonea a consentire la ricostruzione e la verifica dei flussi economici.
- Una deliberazione interna dell’ente non è di per sé sufficiente a provare la proroga di un rapporto contrattuale se manca documentazione attestante la concorde volontà negoziale delle parti, la continuità del rapporto e l’avvio delle procedure per il nuovo affidamento.
- Le irregolarità relative alla validità del titolo contrattuale, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla continuità dell’erogazione del servizio incidono su aspetti strutturali della gestione finanziata e possono giustificare la revoca del finanziamento, non essendo qualificabili come meri vizi formali o automaticamente sanabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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