Cassazione Penale, Sentenza n. 9706/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello sotto due profili: (1) doglianza sulla riqualificazione e sulla esclusione della "lieve entita'" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con riferimento alla detenzione di marijuana; si sosteneva che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione prevalentemente sul dato quantitativo (il principio attivo pari a 54,227 g) trascurando la valutazione complessiva degli indici normativi e richiamando giurisprudenza statistica che avrebbe favorito il ricorrente; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello avrebbe determinato una pena base superiore al minimo edittale senza motivazione, ridotto le attenuanti generiche in misura non adeguata rispetto al primo grado (violazione art. 597 c.3 c.p.p.) e adottato un aumento per continuazione non sufficientemente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello: la qualificazione ex art. 73 comma 5 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici (mezzi, modalita', circostanze, caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza) e il dato ponderale, valutato insieme agli altri elementi (occultamento, strumenti per il confezionamento, presenza di piu' soggetti, rapporto con le dosi medie), poteva giustificare la valutazione negativa ai fini della lieve entita'. Il secondo motivo e' stato invece ritenuto parzialmente fondato: la Cassazione ha rilevato carenza di motivazione nella determinazione della pena base (superiore al minimo) e nella diversa modulazione delle attenuanti generiche rispetto al primo grado; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame sul profilo della determinazione della pena. Il ricorso e' stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73, comma 5
La qualificazione ai fini della "lieve entita'" richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativamente rilevanti (azione: mezzi, modalita', circostanze; oggetto materiale: caratteristiche qualitative e quantitative). Il dato ponderale non e' esclusivo ma deve essere confrontato con le altre circostanze; puo' tuttavia assumere valore negativo assorbente se prevalente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Riguardano le fattispecie di maggiore gravita' previste dalla normativa sugli stupefacenti; la Corte territoriale ha potuto ritenere la sussistenza delle fattispecie piu' gravi sulla base della valutazione complessiva degli elementi fattuali.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Richiamato per sottolineare che il dato ponderale va determinato concretamente nel confronto con le altre circostanze rilevanti e non può essere l'unico parametro decisivo.
codice penale, art. 133
La determinazione della pena base deve avvenire richiamando e motivando i criteri dell'art. 133 (gravita', responsabilita', motivi e circostanze), soprattutto quando la struttura del reato continuato e' mutata e la Corte d'appello ridetermina la pena.
codice di procedura penale, art. 597
Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato, di modificare l'aumento per un fatto unificato anche in misura maggiore rispetto al primo giudice, purché la pena complessiva non risulti aumentata; tuttavia ogni variazione deve essere adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entita'" ex art. 73 comma 5 deve essere globale: non si decide solo sul peso della sostanza ma si valutano insieme modalita' di occultamento, strumenti per il confezionamento, numero di persone coinvolte, modalita' di vendita e rapporto con dosi medie.
- Il dato quantitativo puo' essere decisivo ma solo dopo averlo confrontato con gli altri indici; quantitativi non minimali possono comunque ritenersi compatibili con la lieve entita' se bilanciati da elementi che dimostrino modesta portata dell'attivita', mentre pochi grammi non garantiscono automaticamente l'applicazione della lieve entita'.
- La corte d'appello può mutare la struttura del reato continuato e rideterminare i singoli aumenti senza violare il divieto di reformatio in peius, ma ogni modifica deve essere esplicitamente motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena (pena base, applicazione delle attenuanti generiche, aumento per continuazione) richiede motivazione concreta: l'omissione di tale motivazione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare non solo il dato quantitativo ma proporre un quadro fattuale completo (es. modalita' di vendita, assenza di circuiti di distribuzione, uso personale, caratteristiche del principio attivo) per dimostrare la prevalenza degli elementi indicativi di lieve entita'.
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