Cassazione Penale, Sentenza n. 22342/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna a otto mesi per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (capo A). Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: 1) veniva contestata l'esistenza di un accordo con la parte civile AXA Assicurazioni s.p.a. che avrebbe comportato la remissione della querela relativa al capo A; 2) si censurava la motivazione della corte ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancata, contraddittoria o manifestamente illogica valutazione delle prove in relazione all'affermazione della responsabilità per il medesimo reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato (denuncia di un sinistro non accaduto, art. 642, secondo comma, cod. pen.) è estinto per remissione della querela intervenuta in corso di giudizio di cassazione. Dall'esame degli atti trasmessi è emerso che il 27/12/2023 l'avv. Giuseppe Fornari, per AXA Assicurazioni s.p.a., ha dichiarato la remissione della querela e l'11/01/2024 l'avv. Laura Velluzzi ha accettato la remissione. Conseguentemente sono state eliminate le statuizioni civili collegate al reato estinto e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato Salvatore Bifulco, in mancanza di diversa pattuizione.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen. (denuncia di un sinistro non accaduto)
ultimo periodo del secondo comma dell'art. 642 cod. pen.
Il reato in questione è procedibile a querela di parte; la remissione della querela estingue il reato anche se intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, con effetto travolgente sulle statuizioni civili collegate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale motivo in funzione dell'estinzione del reato per remissione della querela
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce la regola sulla liquidazione delle spese: in mancanza di diversa pattuizione le spese del procedimento sono poste a carico del querelato; la Corte ha applicato tale principio
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela di parte anche se interviene durante il giudizio in Cassazione, purché risultante dagli atti
- L'estinzione del reato per remissione della querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto, che devono essere eliminate
- Quando il reato è estinto per remissione della querela la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La remissione deve risultare da atto formale e l'accettazione, se necessaria, deve essere documentata negli atti processuali
- In assenza di diversa pattuizione le spese del procedimento, comprese quelle per i gradi successivi, possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- Motivi sostanziali di ricorso (es. doglianze sulla motivazione) possono rimanere inapplicati se sopravviene estinzione del reato per remissione della querela
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