Cassazione Penale, Ordinanza n. 03514/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che l'aveva ritenuta responsabile di calunnia per avere sporto querela contenente accuse false nei confronti di un amministratore giudiziario. In particolare, secondo la motivazione richiamata nell'ordinanza, le falsità riguardavano sia asseriti danneggiamenti alle strutture dell'azienda amministrata, risultati inesistenti, sia la mancata consegna della documentazione. La ricorrente contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, sostenendo anche che la indisponibilità del conto corrente avesse rilievo esimente; il ricorso, tuttavia, si risolveva in una richiesta di diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti, giudicata non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove, attività riservate al giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici. Ha inoltre ritenuto non decisiva la deduzione relativa all'indisponibilità del conto corrente, richiamando la motivazione già espressa nei gradi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché tali profili appartengono alla competenza del giudice di merito.
- È insindacabile in cassazione la motivazione della sentenza di merito quando sia congrua, adeguata e priva di vizi logici, soprattutto se fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
- In tema di calunnia, la falsità delle circostanze poste a base della querela deve essere valutata in concreto; il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non supera il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione di elementi ritenuti esimenti è priva di rilievo in sede di legittimità quando la sentenza di merito li abbia già specificamente esaminati e ne abbia spiegato l'irrilevanza.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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