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Sentenza

Sentenza del 08/10/2015 n. 2115 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Atto di notorietà - Efficacia probatoria - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione maggiori compensi professionali per 38.157,99 euro, oltre a IRPEF, IVA, IRAP, sanzioni e interessi, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Il contribuente sosteneva l'erroneità dei conteggi e l'estraneità delle operazioni alla propria attività professionale, producendo anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio di terzi per documentare prestiti e trasferimenti personali. L'Agenzia ha contestato l'idoneità di tali dichiarazioni a superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie e ha impugnato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito una prova analitica e specifica della natura non imponibile di ciascuna movimentazione bancaria. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono state ritenute prive di efficacia probatoria in sede giudiziaria tributaria, potendo al più assumere valore di elementi indiziari da valutare insieme ad altri elementi. La Corte ha inoltre considerato non applicabile, nel caso concreto, la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 sui prelevamenti dei professionisti, poiché l'accertamento si fondava sulla parte della norma relativa ai dati bancari e ai versamenti e il contribuente non aveva comunque assolto all'onere probatorio. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento fiscale; spetta al contribuente fornire una prova specifica, analitica e riferita a ogni singola operazione per dimostrarne l'irrilevanza fiscale o l'estraneità all'attività professionale.

  • Art. 51, D.P.R. n. 633/1972

    Consente l'utilizzo dei dati dei conti bancari ai fini degli accertamenti IVA, secondo il meccanismo presuntivo previsto dalla disciplina delle indagini finanziarie.

  • Art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di giuramento e prova testimoniale nel processo tributario impedisce di attribuire alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio un'efficacia probatoria equivalente alla testimonianza o al giuramento.

  • Art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992

    La contestazione relativa alla mancata attivazione della procedura di reclamo-mediazione è stata respinta, poiché l'importo rilevante derivava dalla somma complessiva di versamenti e prelevamenti non giustificati e superava la soglia applicabile.

  • Art. 53, comma 1, D.lgs. n. 546/1992

    L'appello dell'Ufficio è stato ritenuto ammissibile perché conteneva l'oggetto della domanda e motivi specifici di impugnazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, limitatamente alle parole 'o compensi', escludendo per i lavoratori autonomi la presunzione automatica secondo cui i prelevamenti non giustificati costituiscono compensi non dichiarati. La decisione non ha però eliminato l'obbligo di giustificare analiticamente le movimentazioni bancarie né la rilevanza dei dati bancari ai fini dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non costituisce, di regola, prova piena e non può sostituire la testimonianza vietata; può avere al massimo valore indiziario, se corroborata da documenti e altri elementi oggettivi.
  • Quando l'accertamento si fonda su indagini bancarie, il contribuente deve giustificare ogni singola movimentazione rilevante con documentazione tracciabile e coerente, indicando origine, destinatario, causale e collegamento con eventuali operazioni non imponibili.
  • La semplice affermazione che una movimentazione appartiene alla sfera privata, o che si tratta di un prestito, normalmente non è sufficiente senza contratti, bonifici, restituzioni, registrazioni contabili o altra documentazione idonea.
  • La sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale esclude la presunzione automatica sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, ma non esclude la possibilità di utilizzare le movimentazioni bancarie come elementi dell'accertamento né solleva il contribuente dall'onere di fornire spiegazioni analitiche.
  • Eventuali errori nei conteggi o nella soglia per la mediazione devono essere dimostrati attraverso una ricostruzione completa che consideri tutte le categorie di operazioni utilizzate dall'Ufficio, non soltanto versamenti o singole voci isolate.

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