Sentenza n. 6686/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l’annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza avesse fatto venir meno l’atto impugnato e, conseguentemente, l’interesse della ricorrente alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: provvedimento di decadenza del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo di decadenza del nulla osta, chiedendone l’annullamento. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento gravato, dopo avere svolto verifiche sulla documentazione depositata con la domanda e sulle integrazioni trasmesse dalle parti in ordine ai requisiti di ammissibilità dell’istanza. L’Amministrazione ha inoltre adottato e notificato un preavviso di revoca del nulla osta rilasciato il 22 novembre 2023.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ove determini il venir meno dell’oggetto della controversia e dell’interesse concreto e attuale alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo atto amministrativo potenzialmente lesivo, quale un preavviso di revoca, non mantiene necessariamente l’interesse alla decisione sull’atto precedente ormai annullato, se la controversia sul nuovo atto deve essere eventualmente coltivata mediante gli strumenti propri.
- La compensazione delle spese può essere disposta per giustificati motivi quando l’improcedibilità deriva dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato nel corso del giudizio.
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