Ordinanza n. 4502/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a. del Decreto Ministeriale n. 330 – Posizione n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici in data 22 maggio 2023 e notificato ai ricorrenti il 23 maggio 2023 (doc. 4/c), con cui veniva decretato che l'infermità “Documentato mesotelioma bifasico epitelioide sarcomatoso pleura destra in metastasi in soggetto omozigote per la delezione del gene p16, deceduto il 15.08.2015” sofferta dall’individuato militare “NON è dipendente da causa di servizio”; b. del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. 3406 del 09.05.2023, allegato al Decreto di cui innanzi e con esso conosciuto e notificato ai ricorrenti il 23 maggio 2023 (doc. 4/d); nonché per l'annullamento di ogni atto, provvedimento e/o comportamento anche tacito, antecedente, presupposto, connesso, successivo e/o consequenziale a questi – se ed in quanto esistono –non cogniti, sulla cui base è stata NON RICONOSCIUTA la dipendenza da causa di servizio e sono state RESPINTE le domande di riconoscimento e di equo indennizzo presentate dai ricorrenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa e/o nella misura in cui sono lesivi, quantomeno sotto il profilo della violazione dell'iter procedurale preordinato al riconoscimento della causa di servizio e perché facenti parte di una sequenza procedimentale/provvedimentale illegittima: (i) il verbale di CMO di Roma mod. BL/G n. -OMISSIS-reso in data 03.11.2021 conosciuto il 04.07.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti predisposta dallo scrivente difensore per conto dei ricorrenti in data 28.06.2023 (doc. 4/g e 4/h);); (ii) i rapporti informativi dei Colleghi e/o superiori gerarchici dell’individuato militare citati nel Parere qui gravato (doc. 4/i); (iii) i rapporti informativi e/o le relazioni ove predisposti dalle Amministrazioni resistente ai fini della definizione del presente procedimento amministrativo, non cogniti, e pertanto oggetto della su citata istanza di accesso del 28.06.2023, rimasta in parte qua inevasa; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio delle infermità dichiarate e riconosciute con conseguente ACCOGLIMENTO delle domande di EQUO indennizzo, e/o al rilascio del provvedimento richiesto e denegato, e comunque a tenere tutti i comportamenti e adottare i provvedimenti necessari alla migliore tutela di tutti gli interessi fatti valere dai ricorrenti, tra cui anche la rinnovazione delle procedure di valutazione sanitaria e amministrativa con una motivazione effettivamente atta a dare conto dell'applicazione dei criteri e dell'iter logico giuridico seguito nella valutazione, anche all'esito, ove ritenuto, della esecuzione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio, e risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima primaria, e con riserva di separato giudizio per i danni iure proprio, rispetto ai quali si agirà in separato giudizio, a valere, tuttavia la notifica del presente ricorso, come formale messa in mora per l'interruzione della prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal militare, unitamente al presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
La controversia
I ricorrenti, quali eredi legittimi del militare deceduto, hanno impugnato il decreto ministeriale che ha escluso la dipendenza da causa di servizio del mesotelioma pleurico sofferto dal congiunto e il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Hanno inoltre contestato gli atti istruttori e i comportamenti procedimentali connessi, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo, la rinnovazione della valutazione sanitaria e amministrativa e il risarcimento dei danni. Il TAR, rilevato d'ufficio e sottoposto alle parti il possibile difetto di competenza territoriale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato esclusivamente la competenza. Poiché il rapporto di pubblico impiego era cessato al momento dell'instaurazione del giudizio, non era applicabile il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.; trovava invece applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Gli effetti diretti del diniego di riconoscimento della causa di servizio si esaurivano nel luogo di residenza dei ricorrenti, tutti residenti a Grosseto, ricadente nella circoscrizione del TAR Toscana.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Toscana ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Il giudice ha distinto tra il foro del pubblico impiego, applicabile quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione della domanda, e il criterio ordinario fondato sulla sede dell'autorità emanante o sull'efficacia territoriale dell'atto, applicabile quando il rapporto è cessato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il criterio della sede dell'autorità amministrativa cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR. Nel caso concreto, il diniego relativo alla causa di servizio produceva effetti diretti nel luogo di residenza degli eredi del militare, in Toscana. Le spese della fase sono state compensate tra le parti; non è stata esaminata la fondatezza delle censure sostanziali né la domanda di riconoscimento, equo indennizzo o risarcimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
«il criterio dell'estensione territoriale della res controversa»
Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento della proposizione del giudizio, la competenza territoriale è regolata dal criterio ordinario della sede dell'autorità emanante e, quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente in un diverso ambito territoriale, dal criterio dell'efficacia spaziale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
«c.d. foro del pubblico impiego»
Il foro speciale del pubblico impiego opera per le controversie riguardanti pubblici dipendenti quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
«è stato dato avviso alle parti»
Il giudice ha sottoposto alle parti il possibile rilievo d'ufficio relativo alla competenza territoriale prima di decidere.
art. 125 Cost.
«secondo una logica di prossimità»
Il criterio dell'efficacia territoriale realizza il decentramento della competenza e la prossimità del giudice al ricorrente.
art. 14 c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 13, comma 3, c.p.a., per evidenziare che le ipotesi di competenza accentrata del TAR Lazio sono tassative.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a dipendenti pubblici, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica soltanto quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Nel sistema dell'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale operano secondo una logica di complementarietà: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso tribunale amministrativo regionale.
- Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, adottato dopo la cessazione del rapporto di servizio, produce i propri effetti diretti nel luogo di residenza dell'interessato o dei suoi aventi causa quando è in tale luogo che si concentra la lesione derivante dal diniego; la relativa controversia appartiene quindi, in base al criterio dell'efficacia territoriale, al TAR competente per quel luogo.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata secondo regole predeterminate, sicché la scelta delle parti non può radicare la competenza di un tribunale diverso da quello individuato dalla legge.
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