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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti agivano ex art. 702-bis c.p.c. dopo l'uccisione del padre ad opera della moglie, chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di un indennizzo per la mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva 2004/80/CE sui risarcimenti alle vittime di reati intenzionali violenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato euro 180.000 per ciascuna; la Corte d'appello, pur confermando la responsabilità dello Stato, aveva ridotto l'importo a euro 60.000 per ciascuna. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello non fosse stato contestato il quantum e che la Corte territoriale avesse introdotto questioni nuove, oltre a contestare il richiamo ai decreti ministeriali del 2017 e del 2019 perché successivi alla messa in mora; 2) violazione della sentenza CGUE del 16 luglio 2020, assumendo che l'indennizzo dovesse essere parametrato al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle vittime, con importi più elevati e non meramente forfettari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica alla difesa erariale era nulla ma la nullità era stata sanata dalla costituzione, ancorché tardiva, dell'Avvocatura Generale dello Stato. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché generico, non correttamente riferito alla norma pertinente e privo dell'indicazione specifica degli atti processuali su cui si fondava, oltre a non confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha ribadito che la responsabilità dello Stato per mancata o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva ha natura di illecito contrattuale, ma il criterio di base per il ristoro è l'importo dell'indennizzo dovuto alla vittima in base alla normativa di attuazione; ha inoltre precisato, in linea con CGUE e precedente di legittimità, che l'indennizzo deve essere equo e adeguato, non simbolico o manifestamente insufficiente, ma non coincide necessariamente con il pieno risarcimento del danno da reato. Non essendo state formulate censure idonee a dimostrare un maggior danno risarcibile, la decisione della Corte d'appello è stata confermata e il ricorso è stato respinto in rito.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalle originarie attrici

  • Direttiva 2004/80/CE

    considerata fonte dell'obbligo di predisporre un sistema di indennizzo equo e adeguato per le vittime di reati intenzionali violenti

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per denunciare il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, ma ritenuto parametro non pertinente rispetto alla doglianza effettiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma che sarebbe stata semmai pertinente se la censura avesse riguardato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    ritenuto violato perché il motivo non indicava specificamente il contenuto degli atti processuali posti a fondamento della censura

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state giudicate generiche o non pertinenti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non è emersa una specifica censura di omesso esame conforme ai requisiti di legge

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    evocato dalla Corte come possibile qualificazione dell'errore prospettato, ove la doglianza fosse stata letta come errore di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per affermare il principio del ristoro integrale del danno patrimoniale da inadempimento

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno non altrimenti dimostrabile nel preciso ammontare

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per affermare che anche l'inadempimento contrattuale può generare danno non patrimoniale nei casi consentiti dall'ordinamento

  • d.m. 31 agosto 2017

    considerato dalla Corte come atto di ridefinizione degli importi dell'indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti

  • d.m. 22 novembre 2019

    considerato, insieme al d.m. 2017, nel percorso di adeguamento dell'indennizzo ai principi europei, con riduzione della forbice rispetto al risarcimento

  • art. 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE

    interpretato nel senso che l'indennizzo alle vittime deve essere equo e adeguato, ma non necessariamente coincidere con il risarcimento integrale del danno da reato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e resta generico o assertorio.
  • Quando si deduce una violazione processuale fondata sul contenuto di atti del giudizio di merito, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e del loro contenuto, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • L'omessa o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva può integrare una responsabilità dello Stato di natura assimilabile all'inadempimento, con ristoro del pregiudizio secondo i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
  • In materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, il parametro di base per valutare il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva è l'indennizzo che il soggetto avrebbe dovuto ricevere secondo il sistema nazionale conformato al diritto unionale.
  • L'indennizzo previsto dalla direttiva deve essere equo e adeguato, ma non coincide necessariamente con il pieno risarcimento del danno civilistico subito dalla vittima; esso non può però essere simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità del reato.
  • La liquidazione dell'indennizzo può essere parametricamente riferita agli importi previsti dalla normativa nazionale di attuazione, ferma restando la possibilità di allegare e provare un maggior danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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