Sentenza n. 7057/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, della determina di approvazione dell’aggiudicazione efficace prot. U.0688112 del 31 luglio 2025, a firma del Responsabile Gestione Appalti Lavori di Manutenzione di ANAS S.p.A., con la quale è stata in particolare disposta “l’approvazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Codice nonché ai sensi del Disciplinare di gara, della proposta di aggiudicazione, immediatamente efficace, riportata nelle premesse, in favore del concorrente primo graduato CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori S.C.A.R.L. (impresa singola, C.F. 03501180545), con impresa ausiliaria LASER S.r.l. (C.F. 04446910822) e impresa consorziata esecutrice designata RM Appalti S.p.A. (C.F. 13597781007)”, della procedura aperta per l’affidamento dell’“Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024, suddiviso in n. 13 lotti – Lotto 7 – Lazio – Codice CIG B3398FFA3”, nonché, per quanto possa occorrere, della relativa nota di comunicazione di pari data e protocollo avente ad oggetto “DG 07/24 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024, suddiviso in n. 13 lotti. Lotto 7 Lazio, Codice CIG B3398FFA3. Comunicazione di aggiudicazione efficace ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023”; delle operazioni, delle valutazioni e dell’attribuzione dei punteggi all’operatore economico CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori S.C.A.R.L. (impresa singola), LASER S.r.l. (impresa ausiliaria) e consorziata RM Appalti S.p.A. (esecutrice designata), nonché della graduatoria definitiva della gara nella parte in cui reca l’assegnazione di un punteggio complessivo pari a 80,22 al medesimo concorrente, collocandolo al primo posto; di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate riferiti al Lotto 7 – Lazio e, segnatamente, i verbali della Commissione giudicatrice del 24 gennaio 2025, 31 gennaio 2025, 3 febbraio 2025, 12 febbraio 2025, 17 febbraio 2025, 19 febbraio 2025 e 27 marzo 2015, nonché quelli del Seggio di gara del 14 novembre 2024, 28 aprile 2025 e 29 luglio 2025, nella parte in cui non è stata rilevata la carenza dei requisiti partecipativi in capo al Consorzio Stabile CEC e non è stata disposta l’esclusione ovvero, comunque, è stata ammessa e valutata l’offerta del Consorzio Stabile CEC; nonché di ogni altro atto, anche se allo stato non conosciuto, presupposto, connesso e/o conseguenziale, dal quale possa derivare un pregiudizio alla ricorrente, tra cui, in parte qua e ove occorrer possa, nei limiti di interesse, il bando di gara, il disciplinare integrativo e il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati, nella parte in cui prevedono la valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo alle voci B.2.1 (“Esperienza specifica”) e B.2.2 (“Struttura tecnico-operativa per l’esecuzione delle prestazioni”) e alle rispettive sotto-voci, con i relativi punteggi, non risultando tali criteri sufficientemente chiari, analitici e articolati, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione entro un minimo e un massimo, e comunque nella parte in cui non consentono di adeguatamente valorizzare la professionalità, l’organizzazione e la specifica esperienza dell’impresa. e per la declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o nullità del contratto di Accordo Quadro e del contratto applicativo relativo all’AGR Lazio, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione del Lotto 7 e subentro nell’Accordo Quadro eventualmente già stipulato, dichiarandosi sin da subito disponibile a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare i contratti in luogo del Consorzio dichiarato aggiudicatario, anche in via di subentro, con espressa domanda ai sensi dell’art.122 c.p.a., ovvero, in subordine, per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno per equivalente economico ai sensi dell’art. 124 c.p.a. per la mancata aggiudicazione della gara e il conseguente mancato espletamento dell’appalto, da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre al danno curriculare e a tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace del Lotto 7 di un accordo quadro quadriennale ANAS per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale, nonché gli atti di gara e le valutazioni dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità o inadeguatezza del contratto di avvalimento stipulato dall'aggiudicatario per il requisito SOA relativo alla categoria OG10, classifica VIII, sostenendo che le risorse indicate fossero generiche e inidonee al trasferimento del requisito e che, pertanto, l'aggiudicatario dovesse essere escluso. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario relativamente ai sub-criteri B.2.1, esperienza specifica, e B.2.2, struttura tecnico-operativa. In particolare, ha lamentato la mancata comprova dell'effettiva esecuzione degli interventi dichiarati, l'omessa indicazione della quota di partecipazione del consorzio in un raggruppamento temporaneo e l'erroneità del certificato di regolare esecuzione riferito al terzo intervento dichiarato. Ha inoltre contestato la mancata dichiarazione di disponibilità del direttore di cantiere e l'insufficienza del numero e della qualificazione dei tecnici manutentori dell'aggiudicatario. In via conseguenziale ha chiesto l'inefficacia o invalidità del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'accordo quadro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo. Il contratto di avvalimento indicava specifiche risorse, tra cui mezzi, attrezzature e personale, e prevedeva inoltre la messa a disposizione dell'intera struttura aziendale sottesa al requisito SOA. Tale clausola è stata ritenuta sufficientemente determinata e idonea a ricomprendere anche le componenti organizzative e professionali necessarie alla qualificazione, incluso il direttore tecnico, secondo la natura dell'avvalimento avente a oggetto un'attestazione SOA. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento per gli interventi dichiarati: dagli atti risultava che le lavorazioni erano state integralmente eseguite dal soggetto indicato, sicché l'esperienza era comunque verificabile. Il TAR ha invece accolto il profilo relativo al terzo intervento del sub-criterio B.2.1. Il certificato di regolare esecuzione prodotto in gara si riferiva a lavorazioni diverse e, al momento dell'offerta, non risultava disponibile altra documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione dell'intervento dichiarato. Il principio once only non è stato ritenuto applicabile alla fase di valutazione dell'offerta tecnica: l'onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti per il punteggio gravava sul concorrente e la commissione non poteva integrare d'ufficio l'offerta mediante proprie ricerche. La documentazione prodotta successivamente, nel corso del giudizio, è stata ritenuta irrilevante perché formata ex post. La commissione, pur avendo rilevato la carenza documentale, aveva valorizzato l'intervento in violazione della lex specialis, che imponeva di non attribuire punteggio agli interventi non oggettivamente comprovati. Tuttavia, poiché il criterio prevedeva una valutazione discrezionale globale e un punteggio unitario, l'illegittimità non comportava una decurtazione automatica di 7,70 punti, ma imponeva una rinnovata valutazione dell'offerta tecnica, previa esclusione dell'intervento non comprovato. Sono state respinte le censure sul sub-criterio B.2.2: la dichiarazione di disponibilità era richiesta per i consulenti esterni, non per una figura stabilmente integrata nell'organizzazione del consorzio; inoltre, la valutazione dell'organizzazione tecnico-operativa era globale e rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione, non scalfita da manifeste illogicità, travisamenti o irragionevolezza. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento dell'aggiudicazione e obbligo conformativo per ANAS di rideterminare il punteggio e riesercitare il potere escludendo dalla valutazione l'intervento non comprovato. Il TAR non ha deciso sulle sorti del contratto né sulla domanda risarcitoria, considerati i margini di discrezionalità residui nella riedizione della valutazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
approvazione della proposta di aggiudicazione, immediatamente efficace
Richiamato quale base normativa dell'approvazione dell'aggiudicazione efficace.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la comunicazione dell'aggiudicazione efficace.
art. 8 del disciplinare di gara
Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria
La previsione è stata ritenuta rispettata dal contratto che indicava specifiche risorse e la messa a disposizione dell'intera struttura aziendale sottesa al requisito SOA.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Insieme all'art. 99 del codice dei contratti pubblici, fonda il principio once only, ritenuto applicabile alla verifica dei requisiti ma non alla valutazione dell'offerta tecnica.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale ulteriore fondamento del principio once only, senza estenderlo alla fase di attribuzione dei punteggi tecnici.
art. 122 c.p.a.
Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia o invalidità del contratto e per il subentro; il TAR non ha disposto sulle sorti del contratto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente, sulla quale il TAR non ha deciso in ragione della necessità di riedizione del potere.
Massime di principio
- In un avvalimento avente a oggetto un'attestazione SOA, è sufficiente, ai fini della validità del contratto, l'indicazione di specifiche risorse unitamente alla previsione della messa a disposizione dell'intera struttura aziendale sottesa al requisito, purché tale clausola consenta di ricomprendere l'apparato organizzativo e le professionalità necessarie alla qualificazione e all'esecuzione del contratto.
- Quando la lex specialis subordina l'attribuzione del punteggio per l'esperienza tecnica alla produzione di documentazione comprovante l'effettiva esecuzione dei lavori, il concorrente deve assolvere tale onere al momento della presentazione dell'offerta; la commissione non può integrare d'ufficio l'offerta mediante la ricerca di documenti già disponibili presso la stazione appaltante.
- Il principio once only, volto a evitare la reiterata richiesta di documenti già acquisiti dall'amministrazione, opera nella verifica dei requisiti ma non consente di eludere gli oneri documentali stabiliti dalla lex specialis per la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi.
- Un documento formato o prodotto dopo la presentazione dell'offerta non può sanare, ai fini della valutazione tecnica, l'originaria carenza della documentazione richiesta dalla lex specialis, poiché la completezza e regolarità dell'offerta devono essere verificate con riferimento al momento della sua presentazione.
- Se il criterio tecnico prevede una valutazione discrezionale globale con attribuzione di un punteggio unitario, l'accertata illegittima valorizzazione di uno degli elementi dichiarati non comporta automaticamente la sottrazione del punteggio riferibile a tale elemento, ma impone la rinnovazione della valutazione sulla base della documentazione validamente prodotta.
- La valutazione globale dell'organizzazione tecnico-operativa proposta dal concorrente rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e può essere censurata soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irragionevolezza, non mediante la mera contrapposizione di una diversa valutazione dell'offerta.
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