Cassazione Penale, Sentenza n. 4559/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 13/06/2024 con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., censurando la valutazione della gravità indiziaria. La difesa ha sostenuto che le risultanze si fondavano su dichiarazioni generiche di collaboratori (De Carlo e Liuzzo) e su una lettura "atomistica" delle intercettazioni, senza dimostrare l'intraneità concreta del Musolino nella "cosca Ficara-Latella" né i compiti specifici da lui svolti. Si contestava altresì che non fosse stato contestato alcun "reato-fine" e che dunque mancassero elementi probatori idonei a sostenere la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non avesse allegato violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione impugnata. Il Collegio ha valutato la motivazione del Tribunale del riesame come approfondita e logica: dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni emergeva la "messa a disposizione" del Musolino per la cosca (es. sua chiamata in causa, il conferimento della custodia di denaro, l'intervento per assunzioni e l'attivismo in vicende connesse all'acquisto di terreni). La Corte ha inoltre ribadito che la mancata contestazione di reati-fine non esclude la partecipazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che la partecipazione può emergere dalla stabile messa a disposizione degli affiliati, anche in assenza di contestazione di specifici reati-fine.
art. 292 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'adozione del provvedimento cautelare da parte del G.I.P.; indica le modalità di applicazione delle misure cautelari personali.
art. 273 c.p.p.
Richiamato nel ricorso (contestazione relativa all'uso di dichiarazioni di collaboratori); disciplina l'uso e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nel processo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma sul contenuto e i limiti del motivo di cassazione nelle impugnazioni cautelari; la Corte ha richiamato i limiti formali/di specificità richiesti per il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere ammenda; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente a pagare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
art. 546 c.p.p.
Richiamata nella motivazione giurisprudenziale sul dovere di motivazione del tribunale del riesame; serve a definire lo standard di motivazione delle decisioni cautelari cui il giudice di merito deve conformarsi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve denunciare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; censure generiche di fatto sono inammissibili.
- Nel giudizio di legittimità la Corte controlla l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, ma non sostituisce la valutazione probatoria di merito né riconsidera in via piena la ricostruzione dei fatti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se corredate da riscontri, possono costituire adeguati elementi indiziari per ritenere la "messa a disposizione" del singolo nei confronti di un'associazione mafiosa.
- L'assenza della contestazione di reati-fine non esclude, di per sé, l'integrazione del reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso: conta il ruolo stabile e l'apporto organizzativo o funzionale all'associazione.
- Per contrastare efficacemente un'ordinanza cautelare in sede di legittimità, la difesa deve indicare specifici errori di diritto o passaggi motivazionali manifestamente illogici o contraddittori, corredandoli di argomentazioni concrete.
- Impugnazioni evidentemente infondate o meramente generiche possono comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare il grado di appellabilità prima di proporre ricorso per cassazione.
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