Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 9096 - Comm. Trib. Prov. Milano

I - ACCERTAMENTO - Delega alla sottoscrizione avviso - Mancata allegazione all'atto impositivo - Illegittimità dell'avviso - Non sussiste. II - ACCERTAMENTO - IRPEF - Accertamento redditometrico - Mancato scostamento reddituale per due annualità consecutive - Illegittimità dell'avviso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’illegittimità dell’avviso per la mancata allegazione della delega alla sottoscrizione da parte del funzionario e, dall’altro, l’illegittimità dell’accertamento redditometrico sostenendo che non vi sarebbe stato uno scostamento reddituale per due annualità consecutive. La contestazione redditometrica, tuttavia, non era accompagnata da documentazione idonea a confutare le risultanze dell’Agenzia delle Entrate relative all’annualità oggetto di accertamento.

La decisione

Le contestazioni sono state ritenute infondate. La mancata allegazione della delega non comporta l’illegittimità dell’avviso, poiché la delega non rientra tra gli atti soggetti all’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 e assolve principalmente a una funzione organizzativa interna, garantendo comunque la provenienza dell’atto dall’Ufficio e la sua completezza. È stata inoltre respinta la doglianza relativa al mancato scostamento reddituale per due annualità consecutive, poiché il contribuente non ha fornito prove documentali sufficienti a contrastare i dati posti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento per l’anno contestato. L’avviso è pertanto rimasto valido.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nell’atto impositivo che non siano già conosciuti o ricevuti dal contribuente, ma non si estende automaticamente alla delega interna alla sottoscrizione dell’avviso. La mancata allegazione della delega, di per sé, non determina quindi l’illegittimità dell’atto.

Massime di principio

  • La delega interna alla firma dell’avviso di accertamento non deve necessariamente essere allegata all’atto, salvo che il contribuente dimostri una concreta lesione del proprio diritto di difesa o l’assenza dei requisiti di provenienza dell’atto dall’Amministrazione.
  • Negli accertamenti redditometrici, la contestazione non può fondarsi soltanto sull’assenza di uno scostamento per due annualità consecutive: è necessario confutare con documentazione concreta le specifiche risultanze utilizzate dall’Amministrazione per l’anno accertato.
  • La legittimità dell’accertamento viene valutata con riferimento all’annualità oggetto di contestazione; eventuali dati relativi ad altri periodi d’imposta, se non adeguatamente collegati e provati, non sono sufficienti a superare l’accertamento.
  • Quando l’Amministrazione fonda la pretesa su elementi presuntivi o redditometrici, il contribuente deve fornire una prova analitica dell’origine delle disponibilità economiche o delle spese contestate, non una mera contestazione generica del risultato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.