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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 54/2023, divenuta irrevocabile, recante condanna della Regione Basilicata al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 54/2023. La pronuncia civile, notificata in forma esecutiva alla Regione il 14 settembre 2023, è divenuta irrevocabile e ha condannato l’amministrazione al pagamento di somme in favore del creditore, comprese le spese di lite liquidate in favore del procuratore costituito nel giudizio presupposto. La Regione non ha adempiuto al comando giudiziale e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. I ricorrenti hanno chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovata l’inerzia della Regione e la conseguente violazione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla sentenza irrevocabile del giudice ordinario. Ha precisato che l’onere di provare l’integrale adempimento grava sull’amministrazione debitrice e che tale prova non è stata fornita. Ha quindi dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, ponendo a carico della Regione il relativo compenso, liquidato in euro 500,00. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il TAR ha chiarito che nelle spese di lite rientrano omnicomprensivamente anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha verificato il rispetto del relativo termine di proposizione.

  • art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.

    Rilevante per i termini processuali del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente prima dell’esecuzione forzata o dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002

    Parametro utilizzato per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, determinato in euro 500,00.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Quando l’amministrazione non dimostri l’integrale adempimento del titolo esecutivo, la sua inerzia integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato e giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, l’onere di provare l’avvenuto integrale pagamento grava sull’amministrazione debitrice, in quanto fatto estintivo dell’obbligazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta con poteri sostitutivi, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, nelle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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