Cassazione Penale, Ordinanza n. 20230/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito con giudizio abbreviato, era stato condannato per una pluralità di episodi di cessione di sostanze stupefacenti, ricondotti ai capi 1 e 2 e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d'appello aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando complessivamente una pena di un anno di reclusione in aumento rispetto a quella di due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa inflitta in primo grado. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'imputato deduceva violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, lamentando in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerlo, e comunque diretto contro una valutazione della pena sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Ha valorizzato che la Corte di merito aveva motivato la congruità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. facendo riferimento alla tipologia delle sostanze cedute (hashish, marijuana e cocaina), al numero delle cessioni protratte per diversi mesi e con frequenza anche bisettimanale allo stesso cliente, alla pluralità degli acquirenti e ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come base della condanna per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità
art. 133 c.p.
utilizzato per giustificare la congruità della pena, valorizzando gravità concreta del fatto e personalità dell'imputato
art. 606 c.p.p.
implicitamente richiamato quale parametro del sindacato di legittimità, non consentendo censure generiche sul trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e sorrette dall'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che rendono illegittima la pena; deduzioni generiche sono inammissibili.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: se il giudice di merito ha applicato i criteri dell'art. 133 c.p. con argomentazione non illogica e sufficiente, la doglianza non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
- Ai fini della commisurazione della pena possono essere valorizzati, in senso sfavorevole all'imputato, la natura e varietà delle sostanze stupefacenti cedute, la pluralità e frequenza delle cessioni, la durata dell'attività illecita e i precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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