Sentenza n. 979/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento 1) dell’ordinanza sindacale ex art. 54.4 D. lgs. n. 267/2000, 7/3/2022 n. 2022-63 avente ad oggetto “demolizione viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’Italia - disposizioni a tutela della pubblica incolumità”; 2) dell’ordinanza sindacale ex art. 54.4 D. lgs. n. 267/2000, 21/03/2022 n. 2022-76 avente ad oggetto “demolizione viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’Italia - disposizioni a tutela della pubblica incolumità - aggiornamento a seguito della modifica delle disposizioni di sicurezza”, nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio e presupposto, conseguente e connesso, e segnatamente, dei seguenti atti del Commissario straordinario: - 4/3/2022 n. 85680; - 18/3/2022 n. 105886; - 21/3/2022 n. 107163.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali contingibili e urgenti del 7 marzo 2022 e del 21 marzo 2022 concernenti la demolizione del viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’Italia e la tutela della pubblica incolumità, nonché atti preparatori e presupposti del Commissario straordinario
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, aventi a oggetto la demolizione del viadotto e l’interdizione delle aree interessate per ragioni di pubblica incolumità, chiedendone l’annullamento insieme agli atti preparatori e connessi. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Comune di Genova ha eccepito l’improcedibilità per cessazione degli effetti temporanei delle ordinanze e per mancata proposizione di una domanda risarcitoria. Il Ministero dell’Interno e il Commissario straordinario hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati, nonché la sopravvenuta carenza di interesse. In udienza la ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, la dichiarazione dello stato di insolvenza e la mancata riassunzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Interno e il Commissario straordinario, ritenendo che fossero privi di legittimazione passiva perché non avevano adottato gli atti impugnati, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: le ordinanze impugnate, aventi efficacia temporanea, avevano cessato definitivamente i loro effetti il 25 marzo 2022 e la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se il giudizio fosse anche estinto per mancata riassunzione dopo l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Costituisce la base normativa delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti impugnate, adottate a tutela della pubblica incolumità.
art. 41 c.p.a.
È richiamato per individuare la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione, che spetta all’amministrazione autrice dell’atto impugnato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per lo svolgimento della trattazione della causa in camera di consiglio da remoto.
D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella l. 18 febbraio 2004, n. 39
È richiamato in relazione all’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria; il giudice non fonda su tale disciplina la dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo temporaneo ha cessato integralmente i propri effetti e il ricorrente non ha proposto una domanda risarcitoria, l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando un’utilità concreta e attuale dall’annullamento.
- Nel giudizio di impugnazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato; le amministrazioni estranee all’adozione dell’atto devono essere estromesse dal giudizio.
- La sopravvenuta cessazione degli effetti dell’atto impugnato è sufficiente a determinare l’improcedibilità per carenza di interesse anche quando il ricorrente abbia formalmente rinunciato al ricorso, se non risultano domande risarcitorie o altre utilità ancora conseguibili.
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