Sentenza n. 577/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento contenuto o presupposto (non pienamente conosciuto) alla nota 7 agosto 2025, priva di protocollo, dell’UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (d'ora innanzi anche U.C.C.), quale Stazione Unica Appaltante con funzione di Centrale di Committenza, a cui è stato devoluto - da parte del Comune di Gonnoscodina - il procedimento di scelta del contraente del “Progetto di gestione in concessione dei servizi di protezione sociale per anziani e annesse Comunità alloggio e Comunità integrata nel Comune di Gonnoscodina” (CIG B7164CA22D); - dell’aggiudicazione, in data 4 agosto 2025, della concessione a "LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", risultante dal portale dell'ANAC e non altrimenti conosciuta; - della lettera d'invito, firmata in data 29 maggio 2025 (priva di protocollo); - di ogni altro atto della procedura ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15 dicembre 2025: per l’annullamento - della determinazione 29-09-2025 nº 37 del Dirigente Apicale UNIONE DEI COMUNI DEL COROS, quale Stazione Unica Appaltante con funzione di Centrale di Committenza per conto del Comune di Gonnoscodina, con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stata aggiudicata la concessione alla controinteressata "LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - e di ogni altro atto della procedura, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti e di azione risarcitoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19 gennaio 2026: per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 19-11-2025 ai sensi dell'art. 122 C.P.A., per conseguire l'aggiudicazione e stipulare il contratto e/o subentrare nel contratto stipulato, anche come risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 Cod. Civ. e anche ai fini di cui all'art. 124 co. 2º C.P.A. e – in subordine – per formulare espressa riserva di proporre azione risarcitoria entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 30 co. 5º C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di concessione dei servizi di protezione sociale per anziani, aggiudicazione della concessione a un’altra cooperativa e contratto successivamente stipulato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione, l’aggiudicazione e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il contratto stipulato con l’aggiudicataria. Ha dedotto la violazione dei principi di segretezza dell’offerta economica, imparzialità e buon andamento, degli artt. 179, 185 e 101 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per errore di fatto. In particolare, ha sostenuto che la lex specialis avesse illegittimamente commistionato offerta tecnica ed economica, richiedendo di inserire nell’offerta tecnica la percentuale di sconto sulle rette, elemento ritenuto sostanzialmente economico. Ha inoltre lamentato l’assenza di contraddittorio prima dell’esclusione e un errore nella tabella delle rette, relativo all’indicazione della tipologia di camera singola nella comunità integrata, che avrebbe determinato la diversa articolazione della propria offerta. Con i primi motivi aggiunti ha censurato l’aggiudicazione anche per difetto di motivazione e illogicità nella valutazione del subcriterio relativo alla qualità del progetto, sostenendo che i punteggi numerici avrebbero richiesto una motivazione integrativa e che l’attribuzione di punteggi identici da parte dei commissari fosse manifestamente illogica. Con i secondi motivi aggiunti ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il primo ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione, rilevando che essa era stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCat il 29 settembre 2025 e che l’impugnazione era stata proposta soltanto il 9 dicembre 2025, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. La pubblicazione sulla piattaforma costituisce modalità autonoma di decorrenza del termine, anche in mancanza di comunicazione individuale, sicché l’operatore è tenuto a monitorare la piattaforma. La tardiva impugnazione dell’aggiudicazione ha determinato l’improcedibilità del ricorso principale contro l’esclusione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione avrebbe avuto effetto viziante e non caducante sull’aggiudicazione ormai divenuta definitiva, senza attribuire alcuna utilità alla ricorrente. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, perché, essendo ormai intangibili esclusione e aggiudicazione, la ricorrente non aveva interesse a contestare il contratto né poteva conseguire il subentro. Il Collegio ha comunque esaminato in via subordinata il merito delle censure principali, ritenendole infondate. Non vi era commistione tra offerta tecnica ed economica: la lex specialis prevedeva lo sconto unitario tra le proposte migliorative dell’offerta tecnica, con possibile attribuzione di 20 punti, mentre l’offerta economica riguardava esclusivamente l’aumento del canone di concessione. L’esclusione era inoltre giustificata dalla formulazione di sconti differenziati per ciascuna tipologia di camera, anziché di un unico sconto unitario come richiesto dalla lex specialis. La correzione prospettata dalla ricorrente avrebbe comportato una modifica dell’offerta, non consentita mediante soccorso istruttorio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
termine di trenta giorni per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, decorrente dalla comunicazione ex art. 90 del codice dei contratti pubblici oppure dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice
La pubblicazione dell'aggiudicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale costituisce modalità autonoma di decorrenza del termine decadenziale, anche quando sia mancata la comunicazione individuale; l'impugnazione tardiva dell'aggiudicazione rende improcedibile il ricorso contro l'esclusione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 90 d.lgs. n. 36/2023
La comunicazione dell'aggiudicazione è una delle modalità dalle quali può decorrere il termine per l'impugnazione previsto dall'art. 120 c.p.a.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023
La messa a disposizione degli atti sulla piattaforma di approvvigionamento digitale costituisce autonoma modalità di decorrenza del termine di impugnazione.
art. 25 d.lgs. n. 36/2023
La piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante è lo strumento attraverso il quale gli atti possono essere messi a disposizione degli operatori ai fini della decorrenza del termine processuale.
art. 179 d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla dedotta commistione tra offerta tecnica ed economica, censura ritenuta infondata dal Collegio.
art. 185 d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla struttura della procedura di concessione e alla dedotta commistione tra componenti tecnica ed economica, ritenuta insussistente.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è stata invocata in relazione al soccorso istruttorio; il Collegio ha ritenuto dubbia e comunque non ammissibile la correzione richiesta, poiché avrebbe modificato l'offerta mediante sostituzione degli sconti differenziati con uno sconto unitario.
art. 122 c.p.a.
La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro presuppone un interesse concreto alla contestazione dell'aggiudicazione; tale interesse manca quando aggiudicazione ed esclusione siano divenute intangibili.
art. 124, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti della domanda di subentro e al risarcimento, ma non ha trovato applicazione per l'assenza di interesse alla contestazione del contratto.
art. 30, comma 5, c.p.a.
La riserva di proporre l'azione risarcitoria entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza non è stata esaminata nel merito, in ragione degli esiti processuali delle domande proposte.
art. 2058 c.c.
La disposizione è stata richiamata per il risarcimento in forma specifica mediante subentro, ma la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento, il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre anche dalla messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, quale modalità autonoma rispetto alla comunicazione individuale; l'operatore economico non può escludere un onere di monitoraggio della piattaforma.
- L'impugnazione tardiva dell'aggiudicazione rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso tempestivamente proposto contro l'esclusione, quando l'aggiudicazione non impugnata sia divenuta definitiva: l'eventuale annullamento dell'esclusione produce infatti un effetto viziante e non caducante sull'aggiudicazione.
- La domanda di inefficacia del contratto e di subentro è inammissibile quando il ricorrente non abbia più un interesse concreto e attuale a contestare l'aggiudicazione e l'esclusione, ormai intangibili.
- Non sussiste commistione illegittima tra offerta tecnica ed economica quando la lex specialis attribuisca rilievo, nell'offerta tecnica, a uno sconto unitario quale proposta migliorativa e riservi invece l'offerta economica a un distinto elemento quantitativo, come l'aumento del canone concessorio.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire una modalità di formulazione dell'offerta con un'altra, qualora la correzione richiesta comporti la modifica sostanziale dell'offerta già presentata.
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