Sentenza del 16/10/2015 n. 20974 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni d'imposta per incremento occupazionale - Violazioni delle prescrizioni su salute e sicurezza dei lavoratori - Revoca del beneficio - Accertamento definitivo della violazione - Necessità - Pagamento dell'oblazione - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 per l’incremento occupazionale negli anni 2001-2003. L’Amministrazione aveva revocato il beneficio a seguito dell’accertamento di una violazione delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dai d.lgs. n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996. La società sosteneva che il recupero dovesse essere limitato al solo periodo d’imposta in cui si era verificata la violazione e che il pagamento dell’oblazione impedisse di considerare definitivo l’accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Amministrazione e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che la violazione definitiva delle norme sulla sicurezza comporta la revoca del credito d’imposta per l’intero periodo agevolato 2001-2003, non soltanto per l’anno in cui la violazione si è verificata. Il pagamento dell’oblazione non elimina gli effetti ulteriori previsti dalla disciplina del beneficio, poiché serve esclusivamente a evitare l’irrogazione della sanzione. La sentenza d’appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
"credito d’imposta" per i datori di lavoro a fronte di un incremento dell’occupazione negli anni dal 2001 al 2003
Il beneficio è soggetto a condizioni di permanenza e può essere revocato quando il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Ai sensi del comma 7, la revoca riguarda l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione.
D.lgs. n. 626 del 1994
"prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori"
La violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza costituisce una condizione ostativa alla permanenza del credito d’imposta.
D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494
"prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori"
Anche la violazione delle disposizioni contenute in tale decreto, e successive modificazioni, può determinare la revoca dell’agevolazione.
Disciplina dell’oblazione
"consente solo di evitare l’irrogazione della sanzione"
Il pagamento dell’oblazione estingue o evita la sanzione prevista, ma non impedisce che la violazione produca altri effetti, inclusa la revoca di un’agevolazione fiscale quando la legge la collega alla violazione stessa.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa impone il rispetto continuativo di obblighi in materia di salute e sicurezza, una violazione definitivamente accertata può comportare la revoca dell’intero beneficio per il periodo previsto dalla legge, anche se la violazione si è verificata in un solo anno.
- Il pagamento di un’oblazione, salvo diversa previsione normativa, non cancella automaticamente gli effetti amministrativi o fiscali collegati alla violazione: evita la sanzione, ma non necessariamente la perdita di un’agevolazione.
- Per valutare la definitività dell’accertamento occorre distinguere tra estinzione della sanzione e permanenza del fatto-violazione come presupposto di altre conseguenze previste dalla disciplina agevolativa.
- Le clausole di decadenza o revoca dei benefici fiscali possono perseguire una finalità di controllo della complessiva affidabilità del beneficiario per tutta la durata dell’agevolazione, non limitandosi al singolo periodo in cui è stata commessa l’irregolarità.
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