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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-della Questura di Perugia, notificato via PEC in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della istanza di revoca del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS- Div. Ant.-Q.PG del -OMISSIS-, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato.

Giustizia amministrativa202500150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di revoca di un ammonimento questorile per stalking

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la richiesta di revoca dell’ammonimento adottato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009. Ha dedotto la violazione dell’art. 30 Cost., dell’art. 337-ter c.c., degli artt. 3, 10 e 21-quinquies l. 241/1990 e dell’art. 8 d.l. 11/2009, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, genericità e indeterminatezza, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che i rapporti con l’ex compagna si erano rasserenati e che la collaborazione nell’interesse del figlio era attestata dai Servizi Sociali; che l’episodio successivo richiamato dalla Questura costituiva un mero diverbio, non accompagnato da minacce o condotte aggressive; che il timore manifestato dall’ex compagna era soggettivo e privo di adeguato riscontro; e che non era stato personalmente ascoltato nel procedimento. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato possesso del requisito previsto dal sopravvenuto art. 3, comma 5-ter, d.l. 93/2013, ossia la partecipazione a percorsi di recupero, oltre a contestare nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non fondata l’eccezione relativa all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, osservando che la controversia riguardava principalmente fatti successivi all’ammonimento e la loro attuale rilevanza, sicché la verifica dei dedotti vizi di eccesso di potere apparteneva al merito. Ha invece accolto l’eccezione fondata sull’art. 3, comma 5-ter, d.l. 93/2013, introdotto dalla l. 168/2023. La disposizione consente la revoca dell’ammonimento su istanza dell’ammonito non prima di tre anni dall’emissione, previa valutazione della partecipazione ad appositi percorsi di recupero e dei relativi esiti. Secondo il TAR, tali presupposti si applicano anche agli ammonimenti anteriori alla loro entrata in vigore, poiché rileva il tempus regit actum e la norma disciplina i procedimenti di revoca non ancora definiti; non si tratta quindi di applicazione retroattiva. I requisiti del decorso triennale e della partecipazione ai percorsi di recupero sono cumulativi. Nel caso concreto il termine triennale era decorso, ma il ricorrente non aveva dichiarato né documentato la partecipazione a percorsi di recupero, né aveva allegato difficoltà o giustificazioni. La revoca non era pertanto giuridicamente possibile al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Disciplina l’ammonimento questorile per condotte persecutorie; la misura svolge una funzione preventiva e dissuasiva.

  • art. 3, comma 5-ter, d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013, introdotto dalla l. 168/2023

    I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti

    La revoca dell’ammonimento è subordinata cumulativamente al decorso di almeno tre anni e alla partecipazione dell’ammonito ad appositi percorsi di recupero, con valutazione dei relativi esiti. La disciplina si applica anche alle istanze di revoca relative ad ammonimenti anteriori, se il procedimento di revoca non era definito all’entrata in vigore della norma.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Prima dell’introduzione del comma 5-ter, la possibilità di revocare l’ammonimento era stata ricondotta da parte della giurisprudenza all’autotutela, in presenza di elementi nuovi idonei a dimostrare il venir meno della pericolosità; la sentenza valorizza ora la disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 11 Preleggi

    La disciplina sopravvenuta non è stata ritenuta retroattiva, poiché applicata al procedimento di revoca non ancora definito e non alla legittimità originaria dell’ammonimento.

  • art. 612-bis c.p.

    La funzione dell’ammonimento è collegata alla prevenzione e dissuasione dei comportamenti persecutori penalmente sanzionati.

Massime di principio

  • L’istanza di revoca di un ammonimento questorile è disciplinata, per i procedimenti non ancora definiti, dalla normativa vigente al momento della decisione, anche quando l’ammonimento originario sia stato adottato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
  • Ai sensi dell’art. 3, comma 5-ter, d.l. 93/2013, la revoca dell’ammonimento questorile richiede cumulativamente il decorso di almeno tre anni dall’emissione e la partecipazione dell’ammonito ad appositi percorsi di recupero, con valutazione dei relativi esiti.
  • La mancata partecipazione, non allegata né documentata dall’interessato, ai percorsi di recupero previsti dalla legge impedisce la revoca dell’ammonimento, anche quando il termine triennale sia già decorso.
  • La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza sulla revoca dell’ammonimento non esclude il sindacato giurisdizionale sui fatti successivi alla misura e sulla loro corretta valutazione; tuttavia, la questione diviene irrilevante quando manchi un presupposto legale cumulativo della revoca.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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