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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45703/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate. Quattro motivi: 1) contestazione della valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità della persona offesa (contraddizioni nelle deposizioni e riscontri contestati); 2) censura sulla qualificazione dell'aggravante per uso di arma impropria (bastone) e sul fatto che un pastore sarebbe giustificato a portare un bastone; 3) doglianze sulla commisurazione della pena e sul rifiuto delle attenuanti generiche; 4) eccezione di intervenuta prescrizione dei reati dopo la sentenza impugnata ma prima del deposito delle motivazioni. Inoltre richiesta del difensore di presenziare all'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irricevibile la richiesta generica di trattazione orale perché non proposta nei termini e nella forma previsti dalla normativa. Ha respinto i motivi di merito: ha confermato che un oggetto comune come un pezzo di legno può integrare l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. se usato come strumento atto ad offendere; ha ritenuto congrua la valutazione del merito sui contraddittori e sui riscontri probatori effettuata dai giudici di merito; ha considerato generiche le censure sulla pena e sulle attenuanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. (Si segnala che il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, ma la Corte ha deciso per l'inammissibilità del ricorso.)

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 585

    L'aggravante per uso di arma si applica anche quando lo strumento sia di comune uso; un oggetto improprio (es. un pezzo di legno) usato in concreto per offendere costituisce arma impropria e giustifica la procedibilità d'ufficio.

  • Legge 4 agosto 1975, n. 110

    La Corte precisa che la configurabilità dell'aggravante non richiede la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 4 della L. 110/1975; il riferimento al divieto di porto è funzionale solo a identificare la categoria degli oggetti, non a limitare l'applicazione dell'aggravante alle sole ipotesi di porto ingiustificato.

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La richiesta di trattazione orale deve essere formulata secondo le modalità e nei termini previsti dalla norma; una istanza generica di 'presenziare all'udienza' non equivale a una formale richiesta di discussione orale secondo l'art. 23.

  • Codice di Procedura Penale

    Riferimenti procedurali: artt.127 e 614 (schema decisionale per trattazione/decisione dei ricorsi), art.610 (possibilità di declaratoria di inammissibilità) e art.616 (conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità, con condanna alle spese e ammende).

Massime di principio

  • Un oggetto di uso comune (es. un bastone) può costituire arma impropria se effettivamente impiegato in modo offensivo; la qualificazione non richiede che lo strumento sia proibito da norme sul porto.
  • La Corte di legittimità non risente di una semplice ricostruzione alternativa dei fatti proposta dall'imputato: le censure che ripropongono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non mostrano errori di diritto o gravi illogicità nella motivazione.
  • Le richieste di trattazione orale o di svolgimento dell'udienza in forma diversa devono seguire le prescrizioni formali e temporali di legge; una domanda generica di 'presenziare' non è sufficiente.
  • Per il rigetto delle attenuanti generiche o per la determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivi adeguatamente la gravità del fatto e i precedenti; censure meramente assertive sono insufficienti in Cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda secondo l'art. 616 c.p.p.; l'eccezione di prescrizione va valutata nel contesto procedurale e temporale in cui è stata sollevata.

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