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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/227

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/227 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con effetto urgente gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di prodotti avicoli e di selvaggina da penna, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche consistono soprattutto nella sospensione dell’accesso dalle nuove zone colpite e, per alcune zone del Regno Unito, nella riautorizzazione dell’ingresso dopo la valutazione delle garanzie fornite dalle autorità britanniche. L’intervento si innesta sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dalle norme attuative del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi, territori e zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, per il Regno Unito, anche su alcune zone precedentemente sospese che vengono nuovamente autorizzate. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per pollame e prodotti avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/227 della Commissione interviene sul sistema europeo di autorizzazione all’ingresso di determinate partite di origine animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La misura è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e delle norme applicative del regolamento delegato (UE) 2020/692, sulla base della necessità di proteggere la sanità animale nell’Unione a fronte di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori sia consentito solo se i paesi, territori o zone interessati sono elencati secondo il sistema previsto dall’articolo 230. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le condizioni sanitarie che le partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati. Il presente atto aggiorna tali elenchi alla luce della situazione epidemiologica in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito oggettivo delle modifiche

Le modifiche riguardano due gruppi di prodotti disciplinati dagli allegati del regolamento 2021/404:

  • nell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, le partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

L’intervento opera a livello di zone specifiche, non di interi paesi, secondo la logica della regionalizzazione sanitaria. Per ciascuna nuova zona inserita vengono indicati codice della zona, specie/categorie interessate, data del focolaio o della conferma e, nella parte descrittiva, l’area geografica soggetta a restrizioni.

Canada

Per il Canada sono inserite due nuove zone nel Quebec, CA-2.326 e CA-2.327, conseguenti a due focolai di HPAI nel pollame confermati il 15 gennaio 2026. Le descrizioni indicano:

  • CA-2.326: area del Quebec con coordinate 46.03, -72.08, comprendente comuni soggetti a zona di protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km;
  • CA-2.327: area del Quebec con coordinate 45.25, -73.47, con analoghe delimitazioni di 3 km e 10 km.

Per tali zone viene sospeso l’ingresso nell’Unione delle categorie interessate sia nell’allegato V sia nell’allegato XIV.

Regno Unito

Per il Regno Unito il regolamento produce effetti sia restrittivi sia di revoca di precedenti sospensioni.

Da un lato, alla luce di nuovi focolai di HPAI confermati tra il 13 e il 21 gennaio 2026, vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizione:

  • GB-2.460 e GB-2.462, nell’area di York, Yorkshire, England;
  • GB-2.461, nella zona di Penicuik, Scottish Borders, Scotland;
  • GB-2.463, presso Bacton, Mid Suffolk, Suffolk, England.

Dall’altro lato, la Commissione valuta le informazioni aggiornate trasmesse dal Regno Unito sui precedenti focolai nelle contee di Norfolk, North Yorkshire e Worcestershire, confermati nel novembre 2025. Poiché il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale e ha completato pulizia e disinfezione, la Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti e che la precedente minaccia non persista più per quelle aree. Conseguentemente, è ripristinata l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione dalle zone interessate, con aggiornamento delle voci GB-2.416, GB-2.418 e GB-2.419.

Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono inserite quattro nuove zone restrittive, tutte collegate a focolai di HPAI nel pollame:

  • US-2.1237 nel Colorado, Logan County, con raggio di 10 km;
  • US-2.1238 nel Minnesota, Stearns County, con raggio di 10 km;
  • US-2.1239 nel Minnesota, Meeker County, con raggio di 10 km;
  • US-2.1240 nel Minnesota, Meeker County, con raggio di 10 km.

Anche in questo caso l’effetto è la sospensione dell’ingresso nell’Unione per le categorie interessate nelle zone specificamente individuate.

Categorie di prodotti interessate

Le voci dell’allegato V richiamano le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, mentre l’allegato XIV riguarda POU e RAT, e in alcune voci anche GBM. Il regolamento opera quindi come aggiornamento puntuale delle condizioni di regionalizzazione per i prodotti avicoli e correlati.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il considerando relativo all’urgenza sottolinea l’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi, in particolare con il Regno Unito, garantendo al contempo la protezione dello stato sanitario degli animali nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di paesi, territori e zone autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le tabelle dell’allegato V, parte 1, sezione B, parte 2, e dell’allegato XIV, parte 1, sezione B.

Canada: nuove zone soggette a restrizioni

Per il Canada sono aggiunte due nuove zone nel Quebec, CA-2.326 e CA-2.327, con effetto dal 15 gennaio 2026, conseguenti a nuovi focolai di HPAI nel pollame. Le zone sono descritte con coordinate geografiche e includono aree comunali situate in un raggio di restrizione di 3 km e di zona di sorveglianza di 10 km.

Regno Unito: nuove sospensioni e riattivazioni

Per il Regno Unito sono introdotte nuove zone sospese correlate a focolai in Yorkshire, Scottish Borders e Suffolk: GB-2.460, GB-2.461, GB-2.462 e GB-2.463, con date di riferimento comprese tra il 13 gennaio 2026 e il 19 gennaio 2026. Contestualmente, per alcune zone già sospese (GB-2.416, GB-2.418 e GB-2.419) sono aggiornate le date e, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle operazioni di pulizia e disinfezione, viene ripristinata l’autorizzazione per l’ingresso nell’Unione dalle aree interessate.

Stati Uniti: nuove zone sospese

Per gli Stati Uniti sono aggiunte quattro nuove zone nel Colorado e nel Minnesota, US-2.1237, US-2.1238, US-2.1239 e US-2.1240, con date di riferimento dal 14 al 16 gennaio 2026, a seguito di nuovi focolai di HPAI nel pollame.

Prodotti interessati e codici di categoria

Le modifiche dell’allegato V riguardano le categorie di pollame, materiale germinale e prodotti connessi indicate con i codici BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20. Le modifiche dell’allegato XIV riguardano le categorie POU, RAT e, per alcune voci, GBM.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi, in particolare con il Regno Unito.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricommercio internazionalesicurezza alimentare

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