Cassazione Civile, Ordinanza n. 17045/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una comunicazione Docfa presentata per un'unità immobiliare sita in Prato, classificata dal contribuente nella categoria speciale D/5 con rendita proposta di euro 77.600,00. L'Ufficio ha ritenuto non congruo il classamento e ha rideterminato la rendita in euro 155.300,00, ripristinando quella precedentemente accertata. La CTP ha rigettato il ricorso della società e la CTR ha confermato, ritenendo che la disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 consenta lo scorporo, ai fini catastali, dei soli macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, e che, una volta accertata una rendita, la sua modifica richieda la prova di circostanze sopravvenute o non valutate. La società ha impugnato in cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015, dell'art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994 e dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la nuova Docfa sarebbe proponibile non solo per espungere gli imbullonati, ma anche quando la rendita precedente non sia coerente con le caratteristiche dell'immobile; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle medesime norme catastali, deducendo un errato riparto dell'onere probatorio. La Corte ha però rilevato che la nuova procedura Docfa introdotta dalla legge di stabilità 2016 si innesta sulla disciplina già esistente senza alterare il regime probatorio e che, nel caso concreto, la contribuente non aveva indicato né provato quali componenti produttivi fossero stati originariamente inclusi e dovessero ora essere esclusi, limitandosi a una generica richiesta di rideterminazione. È stata inoltre valorizzata l'analitica stima svolta dall'Ufficio e l'inidoneità della relazione tecnica di parte, ritenuta incongruente nei dati esposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che l'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015 disciplina la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali o particolari imponendo di considerare suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la possibilità di presentare una nuova Docfa serve quindi a rideterminare la rendita escludendo tali componenti, non a rimettere in discussione in modo generico l'intero classamento. La Corte ha inoltre precisato che l'onere di provare quali componenti produttive debbano essere espunte grava sul contribuente, mentre l'Ufficio non sopporta un onere probatorio specifico se ha effettuato una stima analitica conforme alle circolari richiamate. In concreto, la società non ha fornito alcun principio di prova sui componenti da escludere e la documentazione tecnica prodotta presentava incongruenze; pertanto la sentenza di merito è stata confermata. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi..."
La norma ha natura catastale e non impositiva; nella stima diretta restano rilevanti suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, mentre sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi al suolo.
art. 1, comma 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"
Consente la presentazione di una nuova dichiarazione Docfa per rideterminare la rendita degli immobili già censiti, al fine di uniformare i criteri estimativi e scorporare gli elementi impiantistici ormai esclusi dalla stima.
art. 1, comma 3, d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
È richiamato come base procedurale della dichiarazione Docfa e dell'aggiornamento catastale; la sua applicazione non altera il regime probatorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ricava un autonomo principio decisivo, confermando comunque la correttezza della decisione di merito.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti per lo scorporo in sede di rideterminazione della rendita grava sul contribuente che richiede la nuova valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale degli immobili appartenenti ai gruppi D ed E, la stima diretta deve includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma deve escludere macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo.
- La nuova procedura Docfa introdotta dalla l. n. 208/2015 costituisce uno strumento di rideterminazione della rendita per gli immobili già censiti, finalizzato allo scorporo delle componenti non più stimate; non attribuisce al contribuente un generico diritto a ottenere una nuova rendita senza indicare specificamente quali componenti debbano essere espunte.
- Nel contenzioso sulla rettifica della rendita proposta ai sensi dell'art. 1, comma 22, l. n. 208/2015, incombe sul contribuente l'onere di indicare e provare i componenti produttivi che erano stati originariamente ricompresi e che, secondo la nuova disciplina, non devono concorrere alla determinazione della rendita.
- Se l'Ufficio contesta la rendita proposta sulla base di una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto, l'avviso può essere motivato in modo essenziale; se invece vengono disattesi elementi fattuali allegati dal contribuente, è necessaria una motivazione più analitica.
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