Cassazione Penale, Sentenza n. 30339/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con condanna confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la pena di anni uno, mesi otto e giorni venticinque di reclusione, sostituita con lavori di pubblica utilità, per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione. Ha inoltre contestato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora in struttura residenziale psichiatrica e di trattamento terapeutico. I motivi dedotti riguardavano: 1) la ritenuta sussistenza del dolo, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente la sua condizione di intossicazione cronica da alcool e di disturbo paranoide di personalità, con conseguente parziale infermità di mente, e che non si potesse inferire automaticamente la coscienza e volontà del fatto; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assunto come frutto di valutazione superficiale e non considerando l'assenza di un concreto pericolo; 3) il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e semi-infermità da un lato e aggravanti dall'altro, ritenuto illogico e viziato nella parte relativa alla commisurazione della pena e alla valorizzazione dei precedenti; 4) l'applicazione della libertà vigilata, che secondo la difesa sarebbe stata disposta in modo meramente adesivo alle conclusioni peritali, senza una reale valutazione prognostica attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le motivazioni di merito, tra loro concordi e integrative, avevano già dato conto in modo coerente della vicenda, delle valutazioni del perito e della capacità dell'imputato di comprendere e volere, escludendo che la semi-infermità o la cronica intossicazione dall'alcol implicassero automaticamente l'assenza di dolo. Ha inoltre ritenuto non censurabile il diniego dell'art. 131-bis c.p., fondato sul numero dei fatti, sulle modalità della condotta e sui precedenti penali; ha poi reputato legittimo il trattamento sanzionatorio, il giudizio di bilanciamento e il riconoscimento della recidiva, nonché corretta l'applicazione della libertà vigilata sulla base della persistenza della pericolosità sociale risultante dalla perizia. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata
art. 582 c.p.
norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata
art. 585 c.p.
richiamato dai motivi sul trattamento dell'elemento soggettivo e delle aggravanti
art. 42 c.p.
richiamato per contestare la sussistenza del dolo e la colpevolezza
art. 43 c.p.
richiamato per contestare la sussistenza del dolo e la colpevolezza
art. 88 c.p.
richiamato in relazione al vizio totale di mente, escluso in fatto
art. 89 c.p.
richiamato per il vizio parziale di mente, ritenuto compatibile con l'affermazione del dolo e rilevante nel bilanciamento
art. 95 c.p.
richiamato per la disciplina dell'intossicazione cronica da alcool in relazione alla capacità di intendere e volere
art. 131-bis c.p.
cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenuta non applicabile per numero, modalità dei fatti e precedenti
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche considerate nel giudizio di bilanciamento e nella commisurazione della pena
art. 69 c.p.
regola del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti
art. 99 c.p.
richiamato per la recidiva, correttamente valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo
art. 125 c.p.p.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione sulla misura di sicurezza
art. 202 c.p.
richiamato per i presupposti della pericolosità sociale e della misura di sicurezza
art. 203 c.p.
richiamato per la valutazione della pericolosità sociale
art. 229 c.p.
richiamato in tema di applicazione e futura verifica della libertà vigilata
art. 75 d.lgs. 159/2011
violazione della prescrizione/obblighi connessi alla misura di prevenzione, confermata nei fatti
art. 337 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma incriminatrice
art. 582 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma incriminatrice
art. 585 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma aggravatrice
art. 42 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sulla colpevolezza
art. 43 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sul dolo/colpa
art. 88 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sul vizio totale di mente
art. 89 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sul vizio parziale di mente
art. 95 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sull'intossicazione cronica da alcool o stupefacenti
art. 133 cod. pen.
identico al richiamo in forma abbreviata della norma sui criteri di commisurazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: il controllo della Cassazione riguarda solo la coerenza logica e giuridica del percorso argomentativo, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il riconoscimento del vizio parziale di mente o di una cronica intossicazione non implica automaticamente l'insussistenza del dolo: il giudice può desumere la consapevolezza del fatto dalla reiterazione e dalle modalità concrete delle condotte.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice valorizzi numero degli episodi, modalità della condotta e precedenti penali, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti ostativi.
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice deve motivare nei limiti necessari a rendere comprensibile la scelta discrezionale e l'adeguatezza della pena al fatto e alla personalità dell'imputato; la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito.
- La misura di sicurezza della libertà vigilata è legittima quando la pericolosità sociale sia ritenuta persistente sulla base di una valutazione peritale e del quadro concreto; la rivalutazione piena della misura spetta alla sede esecutiva o di controllo competente al momento dell'effettiva esecuzione.
- Il giudice può integrare la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado, purché l'insieme offra una risposta completa e coerente alle doglianze difensive.
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